La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Il
provvedimento, che contiene nuove misure urgenti per le popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 e proseguiti anche nell'anno in corso, è stato modificato nel
corso dell'esame in sede referente. Nella seduta del 23 marzo,
l'Assemblea della Camera ha concluso l'esame del decreto,
apportando ulteriori modificazioni al testo approvato dalla
Commissione ambiente. Il provvedimento passa ora all'esame
del Senato.
E’ opportuno, preliminarmente, osservare come con
l’articolo 5 del provvedimento non torna,
soltanto, l’appalto integrato ma, anche, come è
possibile rilevare nel comma 1-bis del citato articolo 5, che
l’attività di progettazione può essere effettuata dal
personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli
Uffici speciali per la ricostruzione in possesso dei
requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti
disposizioni di legge ma, anche, dal personale,
anche dipendente, messo a disposizione della
struttura commissariale dall’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa-INVITALIA nonché, con apposita convenzione, da
personale della società Fintecna Spa. Ma c’è ancora di più
perché sempre con lo stesso comma 1-bis ritorna l’incentivo per la
progettazione in quanto nell’ultimo periodo del citato comma 1-bis
è testuamente scritto: “Alle attività di cui ai periodi
precedenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Desiderando ripercorrere adesso le misure per la ricostruzione
inserite all’interno del provvedimento segnaliamo quanto segue:
- l'articolo 1 attribuisce al Commissario
straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in
tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di
studi di microzonazione sismica di III livello,
mentre l'articolo 2 contiene disposizioni per
l'affidamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza. Nel
corso dell'esame in Assemblea, è stata inserita
una disposizione, che precisa che le fondazioni, le associazioni, i
comitati e gli enti destinatari delle erogazionil iberali in
denaro, effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamità pubblica o da altri eventi straordinari, sono identificati
ai sensi del D.P.C.M. del 20 giugno 2000, che ha individuato i
predetti enti, anziché con decreto dei prefetti come prevede
attualmente la norma. Nel corso dell'esame in
Assemblea,è stato altresì previsto che sono i
comuni, anche con il supporto degli uffici
speciali per la ricostruzione, a curare la pianificazione
urbanistica relativa alla ricostruzione.
- l'articolo 3 interviene sulla disciplina in
materia di concessione di finanziamenti agevolati per la
ricostruzione; si prevede, tra l'altro, l'estensione del
contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture anche
agli impianti, oltre che alle finiture interne ed esterne delle
medesime strutture (lettera 0a), mentre l'articolo
4 dispone in ordine all'ampliamento dei termini concessi
ai privati per la realizzazione degli interventi di
immediata esecuzione. Ulteriori disposizioni sulla
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione, anche
con riguardo alla decadenza dalle agevolazioni, sono inserite
dall'articolo 18 quater inserito dalla Commissione.
- l'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad
assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga
alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari
e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con
riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani
diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per
la ripresa delle attività scolastiche ed educative
nell'anno scolastico 2017/2018;
- l'articolo 6 interviene sulle funzioni della
Conferenza permanente e prevede la costituzione di Conferenze
regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche;
- l'articolo 13 prevede che i tecnici
professionisti possano essere incaricati dello
svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici
e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione
attraverso la compilazione della scheda AeDES.
- l'articolo 14 consente alle regioni
interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al
patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità
immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione
alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione
temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o
danneggiati dagli eventi sismici. Si prevede, inoltre, la
destinazione degli immobili di proprietà pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018,
alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici (art.
18-septies).
- l'articolo 18-bis dispone l'applicazione della
procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016,
relativa alla concessione di contributi con le modalità del
finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati, al
patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli
eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del
mese di gennaio 2017;
- l'articolo 18-octies integra la disposizione
(dettata dall'art. 13, comma 4, del D.L. 189/2016), che ha esteso
l'applicazione delle modalità e delle condizioni previste dal D.L.
189/2016 agli interventi su immobili, danneggiati o inagibili a
seguito degli eventi sismici del 1997-1998, al fine di estenderne
l'applicazione anche agli interventi sugli immobili
danneggiati/inagibili dalla crisi sismica che ha colpito l'Umbria
nel 2009;
- l'articolo 18-novies, prevede che, ai fini
della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici
interessati dai movimenti franosi verificatisi nei
territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016,
si provvede con le procedure dettate dal D.L. 189/2016, come
modificate dal decreto in esame.
Specifiche disposizioni riguardano la realizzazione di ulteriori
interventi che consentano la riapertura al pubblico delle
chiese, che, al fine di assicurare la continuità
del culto, prevedono la possibilità per i proprietari, possessori o
detentori delle chiese, ovvero per le diocesi, situate nei comuni
di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016, di procedere - contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene
- all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la
riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le
modalità stabilite nelle ordinanze commissariali. (art. 1,
co. 2-quinquies) Nel corso dell'esame in
Assemblea, è stato previsto che, ove nel corso
dell'esecuzione degli interventi concernenti le chiese, per il
perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e
riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi
anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal
punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella
provvisionale, nei limiti comunque di importi massimi stabiliti con
apposita ordinanza commissariale, i predetti soggetti sono
autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle
citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle
necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e della
valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento
complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la
ricostruzione.
Ulteriori disposizioni riguardano, infine, la notificazione e la
comunicazione delle ordinanze di demolizione e di
messa in sicurezza di beni di proprietà privata (art. 1,
co. 2-sexies); nel corso dell'esame in
Assemblea, è stato previsto che le notificazioni
e le comunicazioni si effettuano mediante pubblici proclami.
Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato
infine previsto che gli interventi per la delocalizzazione
temporanea delle attività economiche o produttive devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento
dell'attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune
risulti eccessivamente onerosa, la delocalizzazione può essere
effettuata in un altro comune, purché vi sia l'assenso del comune
sede dell'attività economica e di quello ove la stessa viene
delocalizzata.
Oltre alle misure per la ricostruzione il provvedimento
approvato dalla Camera dei deputati contiene anche:
- Misure per le imprese negli articoli 3 comma
1-undecies, 7-bis, 15, 15-bis;
- Misure in materia ambientale negli articoli 7, 7-ter,
11 e 21-ter;
- Misure in materia sociale negli articoli 10 e
12;
- Misure riguardanti il personale nell’articolo
18;
- Misure in materia fiscale nell’articolo
11;
- Ulteriori disposizioni nrgli articoli 5 comma 2-ter, 8,
9, 9-bis, 10-bis, 11-ter, 16, 17-bis, 18-septies, 18-decies, 19,
19-bis, 20-bis, 20-ter, 21, 21-quater;
- Misure riguardanti gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo negli
articoli 1 comma 1-bis, 3 comma 1-decies, 2 comma
3-bis;
- Misure riguardanti gli eventi sismici del 2012 in Emilia,
Lombardia e Venetonegli articoli 3, comma 1, 3 comma 1-bis,
3 commi dll’1-quinquies all’1-novies.
A cura di Redazione
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