Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 13 dicembre
2005, ha diffuso un parere sull’applicazione del D.M. 14 settembre
2005 Norme tecniche per le costruzioni in risposta ai
seguenti quesiti posti dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana:
a) disapplicazione dell’ articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, recante Costruzioni in corso in zone sismiche
di nuova classificazione .
b) modalità di applicazione nelle zone 4 del Decreto ministeriale
citato per quanto attiene la previsione contenuta dall’articolo
14-undevicies della legge n.168/2005, recante il regime
transitorio per l'operatività delle norme tecniche di diciotto
mesi;
c) la definizione di inizio lavori relativamente al caso
delle costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in
stabilimento.
Per quanto riguarda le norme di prevenzione sismica, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ritiene che le disposizioni
di cui all'art. 104 del DPR 380/2001 sono da applicarsi per le
opere iniziate dopo l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, e cioè dal 24 ottobre 2005, e che l’uso delle nuove
Norme Tecniche è facoltativo per 18 mesi dalla data di entrata in
vigore; inoltre, le zone 4 sono considerate, insieme alle zone 3, a
bassa sismicità per cui in esse sono sufficienti le normali cautele
costruttive.
La sezione del consiglio in aggiunta auspica l’intervento del
legislatore per risolvere la criticità dell’entrata in vigore del
d.m. 14/09/2005, in relazione alla nuova classificazione sismica
prevista dall’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, e conformare il
contenuto dell’articolo 104 citato.
Per quanto riguarda le costruzioni composte da elementi
prefabbricati prodotti in stabilimento, l’inizio dei lavori va
riferito alla data di inizio dell’uso effettivo degli elementi nel
cantiere di costruzione, a meno di prodotti ad hoc secondo uno
specifico progetto.
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