Impianti di videosorveglianza, credito d’imposta agevolabile al 100%

31/03/2017

Come previsto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016 (Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 - leggi news), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento prot. 62015 del 30 marzo 2017 con il quale ha definito la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Il provvedimento, recante "Credito d’imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Definizione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016", prevede che l’agevolazione per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme è pari al 100% dell’importo richiesto. L’importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Ricordiamo che, come previsto dal DM 06/12/2016, il credito d’imposta spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali a condizione che le spese siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono aver inoltrato, in via telematica, entro il 20 marzo 2017 apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

Come previsto dal nuovo Provvedimento delle Entrate, la quota percentuale del credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute, nell’anno 2016, è pari al 100 per cento dell’importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta, oppure qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante ai sensi del punto 1, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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