Codice dei contratti: Torna l’obbligatorietà della tariffa per gli importi a base d’asta

18/04/2017

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 aprile 2017 ha approvato il testo del decreto correttivo al Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Non siamo ancora in possesso del testo definitivo che presumiamo verrà firmato. in data odierna. dal Presidente della Repubblica per essere, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ma, leggendo il testo entrato in Consiglio dei Ministri sembra che le modifiche introdotte nel comma 8 dell’articolo 24 e l’inserimento dei successivi commi 8-bis ed 8-ter relativi al divieto della corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata ed alla impossibilità di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso vengano confermate anche senza rispettare alcune osservazioni del Consiglio di Stato.

Su quella che si delinea come una vittoria della Rete delle professioni tecniche abbiamo intervistato il Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Rino La Mendola, che, nel ruolo di Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della RPT, ha seguito da vicino i passaggi tecnici per l’approvazione del testo del decreto correttivo.

D. È in dirittura d’arrivo il tanto atteso decreto correttivo, invocato da tutti gli operatori del settore affinché vengano superate le criticità del testo originario del nuovo codice: qual’è il  vostro giudizio? Sono state accolte le vostre proposte?

R. Gran parte delle nostre proposte sono state accolte, per cui il giudizio è complessivamente positivo, anche se rimane qualche criticità residua, che potrà essere  superata  nella stesura del primo provvedimento legislativo utile. Una delle  più apprezzate modifiche introdotte dal correttivo è  quella all’art. 24 comma 8 del codice che, superando ogni zona d’ombra del testo originario del codice e l’incomprensibile posizione del Consiglio di Stato, stabilisce in modo chiaro che le stazioni appaltanti, per calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria,  dovranno  fare ricorso al cosiddetto  “Decreto Parametri” e non potranno pertanto continuare a sottostimare tali importi mortificando la qualità delle prestazioni professionali ed i più elementari principi della trasparenza.  A questo proposito va ricordato  che le procedure per l’affidamento variano con il variare dell’importo  posto a base di gara, per cui le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiavano costantemente di sottostimare  tale importo,  ricorrendo a procedure di affidamento errate. 

Salvo modifiche dell’ultima ora, il testo del correttivo fa divieto, inoltre,  alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti  al finanziamento dell’opera e prescrive che nella convenzione stipulata tra committente e professionista  vengano stabilite le modalità di pagamento  dei compensi  ai  professionisti incaricati. Inoltre, le stazioni appaltanti non potranno più affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di  “forme di  sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti. Tutto ciò,  costituisce una garanzia del riconoscimento  economico del lavoro svolto  dai professionisti incaricati, a fronte di un servizio reso, sgomberando così il campo dalle  zone d’ombra che  hanno recentemente  consentito incarichi “ a titolo gratuito”, dietro i quali spesso si nascondono  insidie ai principi fondamentali della trasparenza.  

D. Sui concorsi, il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle professioni Tecniche, ha proposto una serie di modifiche al testo originario del codice. Siete soddisfatti delle modifiche introdotte dal Correttivo sul tema?

R. Riteniamo positive le  modifiche introdotte all’art.152 comma 5, il quale, nella stesura originaria, prevedeva  che tutti i partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione. Il correttivo,  recependo  le nostre proposte, riduce  notevolmente il numero di elaborati  necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di  raggiungere il livello di progetto di fattibilità  tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4).  Riteniamo positiva anche l’opportunità offerta, dallo stesso art.152, ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, di potere partecipare ai concorsi, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari. Ciò restituisce potere contrattuale a chi possiede talento e non il fatturato o una struttura con  un numero elevato di dipendenti. Tuttavia, sul tema dei concorsi, rimane qualche criticità residua. L’art.,152, anche dopo le modifiche introdotte dal “correttivo”, prevede ancora l’affidamento delle fasi successive della progettazione al vincitore di un concorso solo come un’opzione  alternativa alla progettazione interna di opere di particolare interesse architettonico. Sul tema, ovviamente, continueremo a  proporre con forza  ulteriori modifiche all’art.152, al fine di  stabilire in modo chiaro che  il concorso deve essere finalizzato a selezionare il miglior progetto ( o la migliore proposta ideativa)  e, contestualmente, il professionista che dovrà sviluppare le fasi successive della progettazione. Altrimenti  corriamo il rischio di continuare a rilevare concorsi banditi solo a fini di propaganda elettorale, che difficilmente si concretizzano con la realizzazione delle opere, in linea con il  progetto vincitore del concorso.

D. Il decreto correttivo in qualche modo rilancia  l’appalto integrato. Quali sono le vostre posizioni in merito?

R. Riteniamo che l’appalto integrato releghi il progetto ad un ruolo defilato rispetto al processo di esecuzione di un’opera pubblica, mortificando uno dei principi fondamentali della legge delega: la centralità del progetto.  Pertanto,  al fine di scongiurare il blocco degli appalti e la perdita di  finanziamenti, accettiamo solo il recupero delle procedure avviate, con l’approvazione del progetto preliminare o definitivo, prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016, ma  rimaniamo comunque contrari al rilancio dell’appalto integrato, anche se limitato a casi particolari. Ciò nella consapevolezza che, se vogliamo davvero superare il fenomeno delle varianti  in corso d’opera e delle incompiute  e ridurre il notevole contenzioso  negli appalti, i lavori devono essere affidati soltanto  sulla base di un dettagliato progetto esecutivo.  Procedure, quindi,  come l’appalto integrato, che  prevedono l’affidamento dei lavori  sulla base di un progetto  di fattibilità o di un progetto definitivo, dovrebbero essere definitivamente abbandonate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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