La Consulta regionale degli architetti nei
giorni scorsi aveva inviato all’Assessore regionale dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana la nota prot. 14/2017 dell’11/4/2017 in
cui, dopo aver ricordato che nella Regione siciliana è in vigore il
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni,
recante codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, auspicava “un nuovo intervento legislativo atto ad
adeguare la legislazione regionale ai sensi del rispettivo statuto
speciale e delle relative norme di attuazione, in modo tale che
possa essere recepito anche il DPR n. 31/2017 sulle
semplificazioni”.
Il problema nasceva dall’entrata in vigore, il 6 aprile scorso,
in tutto il territorio nazionale del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31 (Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo
2017) per l'individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata con il quale viene abrogato e
sostituito il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che
all’articolo 13 disponeva che le
disposizioni del decreto trovano immediata
applicazione nelle regioni a statuto ordinario mentre le
regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni
regionali vigenti.
Rileggendo attentamente il comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R.
n. 31 che recita testualmente “L'esonero dall'obbligo di
autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui
all'Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio
nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione” ma, anche la relazione
di accompagnamento al D.P.R. n. 31/2017 possiamo affermare
che per l’applicazione dell’esonero dell’obbligo di
autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di
cui all'Allegato “A” al D.P.R. non è necessario alcun atto
legislativo regionale mentre per quanto concerne
l’autorizzazione semplificata relativa agli interventi di cui
all’allegato “B” è necessario uno specifico provvedimento.
Siamo arrivati a tale conclusione leggendo, in particolare, la
relazione di accompagnamento al D.P.R. n. 31/2017
che in riferimento all’articolo 13 del provvedimento così recita
“L'articolo 13, uniformandosi alla sentenza della Corte
costituzionale 24 luglio 2012, n. 207, stabilisce che le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in
conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione
adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a
disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica
semplificata in conformità ai criteri del presente decreto, con la
specificazione che sino al predetto adeguamento trovano
applicazione le disposizioni regionali vigenti, mentre
l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere
di cui all'Allegato “A” si applica immediatamente in tutto il
territorio anazionale, trattandosi di nome che, da un lato,
attengono alla tutela del paesaggio (cfr. Corte cost. 24
maggio 2009, n. 164; 17 marzo 2010, n. 101; 24 luglio 2013, n. 238;
18 luglio 2014, n. 210), specificative delle norme di
natura di grande riforma economico sociale del Codice
(cfr. Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367; 23 novembre 2011,
n. 309) dall'altro definiscono livelli essenziali delle
prestazioni amministrative, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma lettera m), della Costituzione, in quanto norme di
semplificazione procedimentale attuative del decreto-legge
settembre 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11
novembre 2014, n. 164”.
Ricordiamo che gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’allegato “A” al D.P.R.
n. 31/2017 che a nostro avviso è in vigore in tutto il terriìtorio
nazionale senza alcun recepimento sono i seguent
- A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto
esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini
urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della
destinazione d’uso;
- A.2. interventi sui prospetti o sulle
coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli
eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci,
tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di
manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o
sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività
economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici,
parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di
coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli
edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti
emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di
copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad
autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o
di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e
c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
- A.3. interventi che abbiano finalità di
consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi
che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai
fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle
caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di
rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
- A.4. interventi indispensabili per
l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione
di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a
60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la
realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo
spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti
consimili;
- A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio
di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo
edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati
di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su
prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in
posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si
tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli
edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a),
b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili
di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici;
- A.6. installazione di pannelli solari (termici
o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su
coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi
pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella
configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui
all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- A.7. installazione di micro generatori eolici
con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non
superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e
c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
- A.8. interventi di adeguamento funzionale di
cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la
sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per
tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati
all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione
elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di
altezza non superiori a cm 50;
- A.9. installazione di dispositivi di sicurezza
anticaduta sulle coperture degli edifici;
- A.10. opere di manutenzione e adeguamento
degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti
esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti
di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
- A.11. opere di urbanizzazione primaria
previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove
oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e
gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano
paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
- A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di
pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche
degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di
spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a
verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del
terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o
totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti
accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale,
l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non
superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino
i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
- A.13. interventi di manutenzione, sostituzione
o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di
contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui
cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente,
per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico
o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei
storici;
- A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi
e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private,
eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie
autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei
luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui
all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma
l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
- A.15. fatte salve le disposizioni di tutela
dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni
paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui
all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e
manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la
modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano
sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati
senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi
ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in
soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici;
serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di
canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di
fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in
soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture
a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di
pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
- A.16. occupazione temporanea di suolo privato,
pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di
manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di
fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per
esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento
della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno
solare;
- A.17. installazioni esterne poste a corredo di
attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o
del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali
tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali,
elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e
prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al
suolo;
- A.18. installazione di strutture di supporto
al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con
esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di
idrocarburi;
- A.19. nell’ambito degli interventi di cui
all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su
impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;
installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in
muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili,
realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con
superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e
semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere
murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti
l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della
viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la
struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di
manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi
funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con
materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli
amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per
informazione turistica o per attività didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle
aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o
arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o
pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree
risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
- A.20. nell’ambito degli interventi di cui
all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche
selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore;
interventi di contenimento della vegetazione spontanea
indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche
esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità
pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o
adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività
agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del
territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato
e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione
forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento
della viabilità forestale;
- A.21. realizzazione di monumenti, lapidi,
edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
- A.22. installazione di tende parasole su
terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
- A.23. installazione di insegne per esercizi
commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno
dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò
preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente
installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione.
L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi
pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
- A.24. installazione o modifica di impianti
delle reti di comunicazione elettronica o di impianti
radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche
aeree;
- A.25. interventi di manutenzione degli alvei,
delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli
interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva,
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non
comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della
morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e
ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle
acque e delle opere idrauliche in alveo;
- A.26. interventi puntuali di ingegneria
naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla
conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante
autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di
origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
- A.27. interventi di manutenzione o
sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture
amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive
all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica,
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei
materiali e delle finiture esistenti;
- A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di
strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
- A.29. interventi di fedele ricostruzione di
edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di
calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte
crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione
per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la
consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a
condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni
dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario
quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione
degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di
sicurezza degli impianti tecnologici;
- A.30. demolizioni e rimessioni in pristino
dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di
abusi;
- A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in
variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non
eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad
altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni
dell’area di sedime
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
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