Mentre attendiamo che il 20 maggio prossimo
entrino in vigore le modifiche al Codice dei contratti (D.Lgs. n.
50/2016) introdotte dai 131 articoli del decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto
correttivo”) riflettendo sulle oltre 400
modifiche introdotte al testo originario non possiamo non
segnalare che quelle più pesanti riguardano le professioni
tecniche ed abbiamo ritenuto opportuno porre alcune
domande all’arch. Rino La Mendola Vice Presidente
del CNAPPC, che ha seguito da vicino il percorso della riforma nel
ruolo di coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della Rete delle
Professioni Tecniche.
Qui di seguito le domande con a seguire le risposte.
D. Le professioni tecniche possono ritenersi soddisfatte
dalle modifiche introdotte e quali sono gli obiettivi più
rilevanti raggiunti con con le modifiche introdotte dal
decreto correttivo?
R. Siamo complessivamente soddisfatti della riforma, in
quanto il nuovo codice, con le modifiche introdotte dal decreto
correttivo, recepisce una serie di proposte della Rete delle
Professioni Tecniche, garantendo il raggiungimento di una serie di
obiettivi, votati all’apertura del mercato ed alla
valorizzazione del progetto, quale elemento centrale nel
processo di esecuzione delle opere pubbliche. Gli obiettivi
più rilevanti raggiunti, possono essere come appresso
sintetizzati:
- è stato abbandonato
quasi del tutto il criterio di affidamento del prezzo più basso,
adesso possibile solo per affidamenti di
importo stimato inferiore a 40.000 euro;
- viene promosso il libero
accesso ai concorsi dei giovani e comunque dei professionisti
in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in
possesso di requisiti economico-finanziari;
- viene notevolmente
ridotto il peso dei requisiti economico-finanziari per la
partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I.
(esempio: il fatturato degli ultimi tre anni può essere sostituito
da un’adeguata polizza di assicurazione);
- sono stati notevolmente
ridotti gli affidamenti in house: i concessionari dovranno
affidare almeno l’80% dei lavori e dei servizi
(compresi i S.A.I.) a soggetti terzi;
- è stata abolita la
cauzione provvisoria a carico del professionista per la
partecipazione a gare per l’affidamento della
progettazione;
- il ricorso al
cosiddetto “Decreto Parametri” per calcolare l’importo a base
di gara negli affidamenti di S.A.I. è diventato obbligatorio
(art.24 comma 8). Viene dunque superata la criticità più
rilevante del quadro normativo degli ultimi 11 anni, ristabilendo
regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di
gara. Ciò impedirà che le stazioni appaltanti continuino a
sottostimare gli importi dei Servizi di Architettura e Ingegneria,
mortificando la qualità delle prestazioni professionali ed i
più elementari princìpi della trasparenza;
- le stazioni appaltanti
non potranno più subordinare la corresponsione dei corrispettivi
spettanti ai professionisti al finanziamento
dell’opera. Ciò costituisce una garanzia del
riconoscimento economico del lavoro svolto dai
professionisti incaricati, a prescindere dal finanziamento
dei lavori.
- la convenzione stipulata
tra committente e professionista dovrà stabilire le modalità di
pagamento dei corrispettivi ai professionisti
incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri (art. 24
comma 8 bis).
- le stazioni appaltanti
non potranno più affidare servizi di architettura e
ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di
rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai
professionisti (art. 24 comma 8 ter). Ciò
scongiurerà il rischio che vengano reiterati recenti episodi
che hanno mortificato la dignità dei professionisti e
soprattutto la qualità delle prestazioni professionali.”
(vedi caso Catanzaro).
- è stato notevolmente
ridotto il numero di elaborati necessari per
partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a
tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di
progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta
giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4). Ricordiamo
all’uopo che la prima versione del codice prescriveva invece che
tutti i partecipanti avrebbero dovuto presentare un progetto di
fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile
la procedura del concorso di progettazione. Il decreto
correttivo, accogliendo le nostre proposte, supera
proficuamente questa criticità.
D. Quali sono le proposte della RPT che non sono state
accolte e, dunque, quali sono a vostro avviso le criticità
residue?
R. Le proposte che non sono state accolte, o che sono state
accolte parzialmente, riguardano l’appalto integrato,
l’accordo quadro ed in parte i concorsi. Pertanto, al momento,
rimangono irrisolte le seguenti criticità:
- in seno all’art.152 del
codice, l’affidamento delle fasi successive della
progettazione al vincitore del concorso rimane un’opzione a cui
ricorrere in alternativa alla progettazione interna. Su
tale tema continueremo la nostra battaglia, al fine di
sancire in modo chiaro che i concorsi vengono banditi non solo per
individuare la migliore proposta progettuale, ma anche per
individuare il professionista a cui affidare le fasi successive
della progettazione (eliminando dunque l’opzione alternativa della
progettazione interna).
- non condividiamo il
rilancio, seppure solo in casi particolari, dell’appalto
integrato che, a nostro avviso, dovrà essere limitato solo
alle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore del
codice (18 aprile 2016) erano stati già approvati i progetti
definitivi. Ciò nella convinzione che l’appalto integrato releghi
il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle
opere pubbliche, in chiaro contrasto con i principi fondamentali
della legge delega.
- non condividiamo
l’introduzione dell’accordo quadro che, consentendo
l’accorpamento di grossi appalti, con la possibilità di affidare al
vincitore della gara ulteriori lavori/servizi per un periodo di
quattro anni, costituisce potenzialmente uno strumento per aggirare
i principi fondamentali della direttiva comunitaria 24 del
2014, che, al considerato 78, raccomanda la divisione dei grossi
appalti in lotti, al fine di favorire l’accesso al mercato delle
piccole e medie imprese. Sul tema continueremo le nostre battaglie
per ridurre drasticamente il ricorso a questo strumento,
escludendone in ogni caso l’utilizzazione nel campo dei Servizi di
Architettura e Ingegneria.
A cura di Redazione
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