11/05/2017
Il Consiglio nazionale degli architetti PPC interviene sul Sismabonus con la circolare n. 60 del 4 maggio 2017, con cui comunica agli Ordini provinciali che “sono già attive le procedure per la detrazione fiscale sui lavori di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti, introdotte dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016)”. Nella circolare è precisato che le citate detrazioni fiscali, “consentite per gli interventi realizzati da Gennaio 2017 a Dicembre 2021, costituiranno un eccellente strumento per stimolare interventi di recupero del costruito, alimentando le politiche di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente sul territorio nazionale ed offrendo nuove opportunità di lavoro all’architetto libero professionista”.
La circolare individua i riferimenti normativi per l’applicazione delle detrazioni fiscali e le relative linee guida utili ai liberi professionisti che sono i seguenti:
Nella circolare vengono, poi, descritti sinteticamente gli elementi sostanziali introdotti dalla L. 232/2017 e dal DM 58/2017 che sono qui di seguito riportati.
Il sisma bonus 2017, è la nuova detrazione fiscale 2017, introdotta dalla legge di Bilancio (L. 232/2016), che prevede la possibilità di fruire di un incentivo per l’esecuzione di interventi “certificati”, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che siano realizzati nell’arco temporale compreso tra il 1° Gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2021, su edifici di civile abitazione (prima o seconda casa), sulle parti condominiali e sugli edifici adibiti ad attività produttive, purché siano ricadenti nelle zone sismiche di classe 1, 2, 3 di cui all’OPCM 3274/2003 (vedi, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera c); modifiche all’art. 16, comma 1 quater del DL n°63/2016, convertito in L. 90/2013).
Il professionista incaricato dovrà asseverare la classificazione di vulnerabilità sismica della costruzione e l’eventuale passaggio a classi di vulnerabilità inferiori, a seguito degli interventi progettati e realizzati. Tutto ciò, seguendo la modulistica già predisposta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e allegata al Decreto n°58, varato dal MIT in data 28/02/2017. In particolare, le relative Linee Guida individuano due metodi per l’attribuzione della classe di rischio: il "convenzionale", applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e quello “semplificato”, con un ambito applicativo limitato.
Il metodo convenzionale, fondato sui metodi di analisi previsti dalle Norme Tecniche vigenti (ad oggi, il DM 14 gennaio 2008), consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto esistente che nello stato conseguente all'eventuale intervento, a prescindere dal tipo di struttura e dal tipo di intervento eseguito (locale, miglioramento o adeguamento sismico).
Il metodo semplificato, che si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio, può essere utilizzato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura e per una valutazione della classe di rischio da attribuire in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, sempre su costruzioni in muratura.
Le Linee Guida determinano inoltre le otto classi di rischio sismico, che possono essere attribuite alle costruzioni prima e dopo degli eventuali interventi di consolidamento: A+, A, B, C, D, E, F, G.
In allegato la circolare del Cnappc
A cura di Redazione LavoriPubblici.it