Sulla Gazzetta ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2017 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017, n. 58
recante: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e
le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai
controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i
compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui
all'articolo 8-bis”.
Con il regolamento che entrerà in vigore il 26 maggio
prossimo vengono disciplinate le modalità, anche
contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal
d.lgs. n. 152/2006 in relazione:
- a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte
dell'autorità competente delle attività previste
dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e
29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il primo rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi
o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di
aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies,
comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, in caso di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 26 giugno 2015,
n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di
autorizzazione integrata ambientale;
- b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte
dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli
29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e
29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il riesame, con
valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi
dall'articolo 29-octies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
- c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte
dell'autorità competente delle attività previste in caso di
domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma
2, del d.lgs. 3 n. 152/2006, di autorizzazione ad esercire
modifiche sostanziali in una istallazione già dotata di AIA, ovvero
in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza
del gestore, o disposto con autonomo provvedimento o disposto nella
stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto
tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la
conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un
diniego;
- d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della
comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del
d.lgs. n. 152/2006 e all'eventuale conseguente aggiornamento
dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
- e) alle attività di controllo basate sia sulla
verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle
visite ispettive effettuate presso l'installazione,
programmate;
- f) alle visite di verifica presso
l'installazione da effettuarsi entro sei mesi per le
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato
una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni
straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del d.lgs. n.
152/2006. Il decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla
Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione
AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90. Ai fini dell'applicazione del
decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. n.
152/2006.
Nel rispetto dei principi del decreto ed entro 180
giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio
provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di
cui al decreto stesso da applicare alle istruttorie e alle
attività di controllo di propria competenza, in considerazione
delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli
effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale
provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti
nella regione o provincia autonoma.
A cura di Redazione
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