Codice dei contratti pubblici: In attesa di ulteriori modifiche e correzioni

15/05/2017

Non è ancora entrato in vigore il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “decreto correttivo” al codice dei contrati di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che sentiamo parlare di ulteriori modifiche alcune delle quali per evidenti errori ancora esistenti sia nel testo del d.lgs. n. 50/2016 che nel testo del d.lgs. n.56/2016.

Ma la modifica più corposa è quella che riguarda il reinserimento nell’articolo 211 ed in particolare la proposizione dopo il comma 1 dei due seguenti due ulteriori commi 1-bis ed 1-ter: “1-bis. L’Anac è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante importo , di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L’Anac se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento affetto da gravi violazioni del presente codice , emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Se la stazione appaltante non si conforma entro il termine assegnato dall’Anac, comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione del parere , l’Anac può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi il giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo. L’Anac con proprio regolamento può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri di cui al presente comma.” che, anche, se in maniera più ammorbidita, ridanno a Raffaele Cantone quei poteri che erano stati tolti con l’abrogazione del previgente comma 2.

In pratica mentre con il previgente comma 2, abrogato dal decreto correttivo (leggi notizia), l’Anac poteva immediatamente sospendere direttamente i contratti sospetti, adesso, con la nuova versione ha la facoltà di ammonire e successivamente, di ricorrere al TAR. Si tratta di una soluzione mediata messa già a conoscenza del Presidente Cantone che ha dichiarato a Repubblica “Questa norma è migliore di quella di prima” aggiungendo anche che “Possiamo ritenerci estremamente soddisfatti” La nuova versione, dunque, sarà inserita come emendamento alla cosiddetta “manovrina” (decreto-legge 24 aprile, 2017, n. 50) e chiuderà il caso ANAC con soddisfazione del Presidente Cantone ma anche del Consiglio di Stato che aveva mostrato grandi perplessità sulla norma così come era stata scritta.

Ma a questa modifica, già certa, potrebbero aggiungersene altre dovute ad evidenti errori materiali ancora esistenti sia nel testo del d.lgs. n. 50/2016 che nel testo del d.lgs. n.56/2016; ci riferiamo:

  1. all’articolo 37, comma 3, lettera b) in cui, alla fine, il segno “.” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “;”
  2. all’articolo 45, comma 2, lettera g) in cui, alla fine, il segno “;” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “.”
  3. all’articolo 59, comma 3, lettera c) in cui, alla fine, il segno “;” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “.”
  4. all’articolo 103, comma 10 in cui, alla fine, il segno “;” posto alla fine della lettera, il segno “(virgolette) dovrebbe essere cancellato
  5. all’articolo 104, comma 9 in cui, dopo il numero del comma manca il segno “.”

Certo è strano che, dopo un avviso di rettifica di oltre 8 pagine di Gazzetta ufficiale con centinaia di correzioni ed un decreto correttivo di 131 articoli, ci siano ancora errori!



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