L’Agenzia del Territorio con la circolare n. 7, prot. 48015 del 15
giugno scorso recante “
Accertamento dei fabbricati che hanno
perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli
mai dichiarati in catasto.”. chiarisce le modalità di
accertamento in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti
per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali o di quelli
non dichiarati.
La circolare viene emanata in riferimento al comma 36 dell’articolo
2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertico con modifiche
nella legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificato
dall’articolo 1, COMMA 339 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007).
Ricordiammco che il decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n.139 stabilisce che al fine di poter riconoscere come
rurale un fabbricato è necessario che sussistano congiuntamente
tutte le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo
o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso,
ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in
agricoltura;
- l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi
agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un
titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a
tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo
non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in
caso di attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una
superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al
catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La
superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il
terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture
specializzate in serra o per la funghicoltura;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto
conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo
reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i
trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in
agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto
dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la
dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari
al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del
1972;
- il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle
categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito
abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.
La circolare in argomento dopo aver definito le premesse e la
normativa di riferimento, nel paragrafo 3 chiarisce le “modalità di
dichiarazione ed accertamento” dando precise indicazioni sulle:
- unità immobiliari ad uso abitativo;
- unità strumentali all’attività agricola.
Nella circolare in argomento, vengono definiti, poi:
- gli adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati per i quali
siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità
per la nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06;
- gli adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati mai
dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti
per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova
disciplina introdotta dal DL n. 262/06;
- gli accertamenti fiscali per l’assoggettabilità ad imposta
della rendita catastale iscritta in catasto;
- gli accertamenti atti all’individuazione dei fabbricati mai
dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti
per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova
disciplina introdotta dal DL n. 262/06.
- La circolare contiene, poi,
successivamente alle indicazioni relative alla pubblicizzazione
degli elenchi dei fabbricati che devono formare oggetto di
dichiarazione in catasto - Azioni di surroga dell’Agenzia ed alle
disposizioni finali, tutti i riferimenti normativi relativi ai
requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento di ruralità
dei fabbricati ai fini fiscali.
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