Il
Consiglio di Stato nell’
Adunanza generale del 6
giugno scorso, con
parere n. 1750 sullo schema di
decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, recante il Codice di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (secondo decreto correttivo)
definisce in maniera inequivocabile il definitivo stop ai minimi di
tariffa.
Il Consiglio nel precisare che il decreto legge 4 luglio del 2006,
n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 incide
indirettamente sulle materie del Codice degli appalti, tramite
l’abolizione dei minimi tariffari, anche per le tariffe relative
alla progettazione di opere pubbliche ricorda che la previsione,
per gli appalti di progettazione, della non ribassabilità degli
oneri di progettazione esecutiva e della non ribassabilità dei
minimi tariffari al di sotto del 20%, consente talune
considerazioni di natura tecnica e precisamente:
- anteriormente al decreto legge Bersani si desumeva dal Codice
la inderogabilità dei minimi e la inammissibilità di
giustificazioni in relazione a ribassi superiori a quelli
consentiti;
- a questione si pone in termini diversi dopo l’entrata in vigore
del decreto legge citato, il cui art. 2 abroga tutte le
disposizioni legislative e regolamentari relative alle attività
libero professionali e intellettuali che sanciscano
l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime. Inoltre viene aggiunto
che nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti
possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate,
quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali.
Ne consegue la tacita abrogazione:
- della previsione del Codice che vieta il ribasso d’asta in
relazione agli oneri di progettazione esecutiva (art. 53, comma 3,
ultimo periodo);
- della disciplina sulla inderogabilità dei minimi tariffari
(art. 92, comma 2, ultimi due periodi; art. 92, comma 4);
- della disciplina che stabilisce il limite del 20% per il
ribasso in materia di progettazione (art. 4, comma 12 bis, d.l. l.
n. 65 del 1989).
Il Consiglio precisa, poi, che sarebbe opportuno prevedere
un’abrogazione espressa di tali disposizioni introducendo nel
secondo decreto correttivo la seguente norma abrogativa:
“L’articolo 53, comma 3, ultimo periodo, l’articolo 92, comma 2,
ultimi due periodi, l’art. 92, comma 4, del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 16, e l’articolo 4, comma 12 bis, d.l. 2 marzo 1989,
n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 si intendono
abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore dell’articolo
2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4
agosto 2006, n. 248”. Per ultimom il Cosiglio ha, anche, precisato
che tale posizione è stata espressa anche dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici con numerosi e convincenti
argomenti nella determinazione n. 4 del 29 marzo scorso.
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