TAR: Pareri del Presidente ANAC atipici e non vincolanti per le stazioni appaltanti

07/06/2017

I pareri dei comunicati del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici.

Questo, in sintesi, uno dei contenuti più interessanti dell'Ordinanza della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria 31 maggio 2017, n. 428 che, rispondendo ad un ricorso che riguardava l'individuazione delle offerte con minor ribasso da accantonare nella percentuale del 10 % di cui all'art. 97, comma 2, lett e) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), ha riepilogato le novità delle nuove disposizioni sui lavori pubblici in Italia.

In particolare, il nuovo Codice ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più un’unica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui le linee guida approvate dall’ANAC.
Tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti e non vincolanti, quest’ultime invero molto più frequenti e assimilabili - secondo una tesi - alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law” oppure - seconda altra opzione - alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida.

Ciò premesso, il TAR Umbro ha analizzato i pareri dei comunicati del Presidente dell’ANAC rilevandone la "mera" natura, priva di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici.

Infatti, per quanto a norma dell’art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all’ANAC sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più ampia legalità nell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici - per quanto autorevoli - possono senz’altro essere disattesi.

Diversamente dalle linee guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato - nel solco d’altronde degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza in tema di esercizio di poteri di tipo normativo o regolatorio da parte di Autorità Indipendenti - i comunicati del Presidente dell’ANAC sono dunque pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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