07/06/2017
Il primo dei modelli allegati all’accordo sottoscritto il 4 maggio scorso tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e pubblicato sul suppl. ord. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale 05/06/2017, n. 128, è quello relativo alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Il modello CILA accoglie in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi.
Ricordiamo che non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
È, dunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica. In particolare:
In riferimento alle previsioni contenute nell’art. 6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all’articolo 6 (Attività edilizia libera), all’articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) e all’articolo 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività) del D.P.R. n. 380/2001, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'interessato deve trasmettere all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione deve contenere, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Non è utilizzabile la CILA, come disposto dagli articolo 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, per:
Ricordiamo, anche, che, come disposto all’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
Il Modello CILA pubblicato sulla Gazzetta ufficiale consta dei seguenti quadri:
Al Modello CILA deve, poi, essere allegato il modello “Soggetti coinvolti” contenente le seguenti sezioni:
In allegato i seguenti modelli:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it