12/06/2017
L'accordo quadro è un istituto che si applica, oltre ai servizi ed alle forniture, ai soli lavori di manutenzione o comunque aventi carattere di ripetitività e serialità, ovvero per quei lavori da effettuarsi con una serie di interventi, non predeterminati nel numero, in un determinato arco di tempo, secondo le esigenze della stazione appaltante, ma certamente non per quei lavori di singole opere o di più opere racchiuse in un progetto unitario, che richiedono uno specifico bando di gara per individuare l'operatore economico in grado di realizzarlo alle migliori condizioni tecnico economiche per l'Amministrazione.
Lo ha affermato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una "pesante" lettera inviata ad ANAS in riferimento al bando di gara per "Accordo quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti, per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza a adeguamento sulla SS 131 "Carlo Felice" dal Km. I 08+300 al Km 209+500" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale V - n. 56 del 17/05/2017.
Dopo una breve introduzione di natura normativa, in cui il MIT ha ricordato che, come definito all'art. 3, comma 1, lett iii) del D.Lgs. n. 50/2016, l'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Come specificato dal Ministero, un accordo quadro con l'individuazione di un unico operatore, seppur suddiviso in lotti ma ciascuno con un solo aggiudicatario, non si distinguerebbe in alcun elemento da un normale appalto di lavori, e risulterebbe che le due opzioni dell'appalto e dell'accordo quadro apparentemente fossero non solo entrambe possibili ma anche utilizzabili indifferentemente per una medesima fattispecie.
Nel caso del bando ANAS, la suddivisione in lotti, seppur finalizzata a garantire l'auspicata concorrenza attraverso l'individuazione di una pluralità di operatori economici (in realtà solo tre, uno per ciascun lotto) cui affidare i lavori previsti, e seppur coerente con le disposizioni dell'art. 51 del D.Lgs. n.50/16, non è di per sé sufficiente a garantire la correttezza della procedura e l'adeguatezza dello strumento adottato.
Di seguito le criticità individuate dal MIT, che ha anticipato il coinvolgimento dell'Anticorruzione, e sulle quali ha richiesto ad ANAS di relazionare con urgenza:
L'Accordo Quadro in esame, pur formalmente coerente con le disposizioni dell'art. 54 del D.Lgs. n.50/16 risulta in contrasto, in generale, con tutto il quadro normativo di realizzazione delle opere pubbliche ed in particolare con tutte le altre disposizioni del D.Lgs. n.50/16 stesso che, nel revisionare profondamente il D.Lgs. n.163/06, ha stabilito la necessità di realizzare le opere pubbliche sulla base di una progettazione esecutiva (con limitate eccezioni) e di un corrispondente quadro economico al fine di garantire la necessaria qualità tecnica delle opere pubbliche e di dare certezza di tempi e costi di realizzazione. Tali principi risultano completamente disattesi con l'adozione della procedura.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it