Un ente pubblico operante in Sicilia ha indetto una procedura di
gara sulla base di un progetto i cui prezzi erano stati determinati
in applicazione di un prezziario risalente al 1999 e perciò a
numerosi anni addietro.
Alcune imprese locali e l’ANCE di Catania hanno proposto ricorso al
competente TAR avverso detto bando per violazione delle norme che
impongono l’aggiornamento annuale dei prezziari (oggi 133, comma 8,
d.lgs. n. 163/2006) e per eccesso di potere consistente nella
manifesta illogicità del comportamento della stazione
appaltante.
Il TAR Catania, con ordinanza n. 768/07, ha pronunciato la
sospensione della procedura di gara in questione, ravvisando nelle
censure dei ricorrenti il richiesto fumus boni iuris e ravvisando
inoltre nella situazione in itinere la sussistenza di un possibile
danno grave ed irreparabile.
La decisione del TAR Catania, seppure pronunciata in fase
cautelare, riveste notevole importanza in quanto riafferma
inequivocabilmente il principio secondo cui gli enti appaltanti
sono tenuti a porre a base di gara progetti con prezzi aggiornati
all’attualità.
Su iniziativa dell’ANCE nazionale, l’Autorità di Vigilanza si era
già pronunciata in altre occasioni in tal senso, determinando da
parte di alcuni enti l’autoannullamento di ufficio di bandi fondati
su prezziari non aggiornati.
Considerate l’assoluta rilevanza della problematica in argomento e
le citate autorevoli prese di posizione da parte dell’autorità
giurisdizionale e dell’Autorità di Vigilanza, si invitano le
associazioni territoriali dell’Ance e le singole imprese associate
a vigilare sulla corretta indicazione dei prezzi a base di gara,
che devono risultare coerenti con prezziari aggiornati.
Fonte: ANCE
© Riproduzione riservata