Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 20 dicembre 2005 reca le modalità per il recupero
degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione
antincendio stabilendo che entro un anno gli
idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione
anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli per
i soli usi critici previsti nell'allegato VII del regolamento CE
n.2037/2000 devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla
rigenerazione o alla distruzione dai centri autorizzati di
raccolta.
Il provvedimento normativo ha un chiaro fine di tutela ambientale,
per la tutela dell’ozono stratosferico, ed è in osservanza della
sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 7 luglio
2005, per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni
previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento CE n.
2037/2000.
Diventano perciò necessari gli accordi di programma tra il
Ministero dell'ambiente il Ministero delle attività produttive per
l’istituzione dei centri autorizzati di raccolta di
idroclorofluorocarburi.
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