Come accedere alle detrazioni fiscali del 70% e del 75% previste
dalla Legge Finanziaria del 2017 per gli interventi di
riqualificazione energetica eseguiti sugli involucri delimitanti le
parti comuni di edifici condominiali?
A chiarirlo è il nuovo Vademecum messo a punto dall'Enea che
tratta gli interventi di riqualificazione energetica di parti
comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione
fiscale del 70%) e quelli finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità
media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto
26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26/06/2009-“Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”- “decreto linee guida” – (detrazione
fiscale del 75 %).
Chi può usufruirne:
- coloro che sostengono le spese di riqualificazione
energetica;
- gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti
l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti;
- è possibile, per tutti i contribuenti, in luogo delle
detrazioni optare per la cessione del credito.
Limiti di spesa
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l'edificio. Sono ammesse le spese
sostenute dal 1° gennaio 2017.
Requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento
deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere
“esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato
o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e
successive modificazioni.
Requisiti tecnici specifici
dell’intervento:
- deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non
riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della
superficie disperdente;
- deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già
esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve riguardare solo le strutture i cui valori delle
trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella
tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal
D.M. 26 gennaio 2010;
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente,
anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle
schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa
relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005
e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto
dell’intervento;
- devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum
“schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle
schermature solari;
- per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e
4 del “decreto linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero
edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la
prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica
estiva,
ed inoltre devono essere rispettate le leggi e le normative
nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza
energetica.
Altre opere agevolabili:
assicurate le condizioni su esposte:
- le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali
alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del
“decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o
davanzali, rifacimento intonaci etc.).
Documentazione necessaria:
a) documentazione da trasmettere all’ENEA entro
i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle
opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo
all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017:
http://finanziaria2017.enea.it). (La richiesta di detrazione può
essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora
sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n. 43 e si
seguano le procedure in essa riportate).
- scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di
cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e
integrato;
- scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).
b) documentazione da conservare a cura del
cliente:
- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere,
architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo
professionale) che deve contenere:
- la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni
dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non
riscaldati e/o il terreno;
- i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi
strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
- i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi
strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
- la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi
strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella
2 del D.M. 26 gennaio 2010;
- i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano
state installate;
- per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4
del “decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro
dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale
che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima
della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita
dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per
entrambe le suddette prestazioni;
e inoltre
- la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano
le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e
di efficienza energetica;
- Copia degli attestati di prestazione energetica (APE)
dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente
ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in
considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare
le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro
edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”).
In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed
invernale essi sono possono essere sostituiti dai corrispondenti
impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1
dell’allegato 1 al “decreto linee guida” con le caratteristiche ivi
indicate;
- copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni
singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni
fiscali;
- copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art.
8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
- originali degli Allegati inviati all’ENEA debitamente
firmati);
- schede tecniche dei materiali e dei componenti;
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo
“amministrativo”:
- fatture relative alle spese sostenute;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori
e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
- ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente
come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero
e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione
(codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di
partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario);
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che
costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel
caso di invio postale ricevuta della raccomandata postale.
A cura di Redazione
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