È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto
2017 il
Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120 recante "Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164".
Il DPR ha per oggetto:
- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come
sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi
dimensioni;
- la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da
scavo;
- l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo
escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di
bonifica.
Con il D.P.R. tutte le norme sulle terre da scavo sono
state riorganizzate in un unico provvedimento con
regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila metri cubi,
chiarimenti di tutte le definizioni e tempi certi di risposta delle
amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi,
deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali.
Il testo è costituito da 31 articoli e 10 allegati
suddivisi nei seguenti 6 titoli:
- Titolo I - Disposizioni generali (artt.
1-3)
- Titolo II - Terre e rocce da scavo che
soddisfano la definizione di sottoprodotto
- Capo I - Disposizioni comuni (artt.
4-7)
- Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte
in cantieri di grandi dimensioni (artt. 8-19)
- Capo III - Terre e rocce da scavo
prodotte in cantieri di piccole dimensioni (artt. 20-21)
- Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte
in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (art.
22)
- Titolo III - Disposizioni sulle terre e
rocce da scavo qualificate rifiutiti (art. 23)
- Titolo IV - Terre e rocce da scavo
escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti
(art. 24)
- Titolo V - Terre e rocce da scavo nei
siti oggetto di bonifica (artt. 25-26)
- Titolo VI - Disposizioni intertemporali,
transitorie e finali (art. 27-31),
e nei seguenti 10 allegati:
- Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale
delle terre e rocce da scavo (articolo 8)
- Allegato 2 - Procedure di campionamento
in fase di progettazione (articolo 8)
- Allegato 3 - Normale pratica industriale
(articolo 2, comma 1, lettera o)
- Allegato 4 - Procedure di
caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità
ambientali (articolo 4)
- Allegato 5 - Piano di utilizzo (articolo
9)
- Allegato 6 - Dichiarazione di utilizzo di
cui all’articolo 21 (articolo 21)
- Allegato 7 - Documento di trasporto
(articolo 6)
- Allegato 8 - Dichiarazione di avvenuto
utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)
- Allegato 9 - Procedure di campionamento
in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni (articoli 9 e
28)
- Allegato 10 - Metodologia per la
quantificazione dei materiali di origine antropica di cui
all’articolo 4, comma 3 (articolo 4)
Tra le principali peculiarità del provvedimento:
- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini
certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di
superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici
pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli
operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo
delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da
scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e
nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come
rifiuti;
- una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle
terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con
l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la
caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare
nei siti oggetto di bonifica;
- il rafforzamento del sistema dei controlli;
- la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i
piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art.
186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.
Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia
dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai
controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la
competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e
agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo
“circolare”.
A cura di Redazione
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