Il Decreto sui Materiali è legge: fino all’arresto per chi costruisce con materiali non conformi

24/08/2017

Il Decreto Materiali è legge. Passati i trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2017, quindi dal 9 agosto 2017, sono aumentate le responsabilità per i progettisti e i fabbricanti che prescrivono materiali da costruzione non armonizzati alle direttive CE.

Progetti, materiali e collaudi dal 9 agosto dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LLPP. Le nuove regole, sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione, sono quelle contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”, che adegua la normativa italiana in tema di materiali per l’edilizia alle disposizioni del Regolamento europeo UE 305/2011.

Maggiori responsabilità per i progettisti

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2017, dal 9 agosto, il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione contenuti nel Regolamento UE. Per la prima volta scattano le sanzioni “professionali” al di fuori del contesto del “diritto penale”. In caso di violazione del nuovo decreto, infatti, la norma prevede che “il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi alla norma venga “punito” con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro” e "qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, il professionista sarà punito con l'arresto fino a tre mesi, e dovrà pagare una ammenda che può variare dai 5.000 euro ai 25.000 euro". Progettare, quindi, diventa altamente rischioso.

Adempimenti del fabbricante all’origine

In base al D.Lgs. n. 106/20176, il fabbricante dovrà certificare, redigendo una apposita dichiarazione, la prestazione del prodotto secondo le nuove direttive. Caso contrario, se viola tale disposizione, sarà soggetto a una sanzione che ammonta tra i 4.000 e i 24.000 euro. Pena che potrà arrivare fino all’arresto, se il materiali prodotto è stato destinato a uso strutturale o ad uso antincendio. Il D.Lgs. 106/2017, tra l’altro, disciplina gli adempimenti del fabbricante di materiali. Che in osservanza del decreto sarà obbligato a certificare il rispetto del prodotto alla nuova norma nei seguenti casi:
a) nel caso in cui il prodotto messo in vendita rientra nell’ambito di una norma armonizzata,
b) nel caso in cui il prodotto è conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), ma ancora non disciplinata da norma armonizzata europea, come nel caso di materiali innovative appena messe in commercio.

Il Comitato di Coordinamento Nazionale

Per l’ufficio di armonizzazione delle norme, il D.Lgs. 106/20176 istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità di coordinatore delle attività delle amministrazioni competenti per il  settore, avrà il compito di promulgatore degli indirizzi volti alla uniformità e il controllo delle procedure per le  certificazioni e i collaudi dei materiali. E, al fine della integrazione delle nuove procedure connesse al rilascio della ETA (valutazione tecnica europea) è prevista la costituzione della ITAB.(Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea).  Saranno comunque, a carico dei richiedenti le spese relative alle seguenti attività:
a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA);
b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo di alcuni organismi;
c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione.

Sanzioni; dalla multa all’arresto.

Le sanzioni contenute nel D.Lgs. 106/20176, fatto importante nel campo delle costruzioni, anche perché avranno sicuramente una ripercussione riguardo il patrimonio edilizio abusivo. Le sanzioni sono quelle riportate all’interno del decreto, dall’articolo 19 all’articolo 23 del decreto. Fermo restando le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione, la parte sanzionatoria riguarda:

  • Art. 19. Violazione obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante.;
  • Art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione;
  • Art. 21. Violazione degli obblighi degli operatori economici;
  • Art. 22. Violazione degli obblighi di certificazione;
  • Art. 23. Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Tutte ammende, varianti tra i 5.000 e i 50.000 euro, che possono comportare l’arresto, se le violazioni riguardano prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

A cura di Salvatore Sbacchis



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