Con
sentenza del Consiglio di Stato n. 2204 dello scorso 10
maggio, si è proceduto alla definizione delle competenze degli
agrotecnici sulla base dell’articolo 145 della legge n. 388/2000.
La questione verteva sull’ampliamento delle competenze
professionali della categoria.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Collegio nazionale
dei periti agrari, fornendo una interpretazione della norma ed
affermando che la lettura deve essere effettuata in maniera opposta
a quanto sostenuti dagli agrotecnici.
Da uno stralcio della sentenza si legge: “La Sezione ritiene che
non possa condividersi la lettura della norma in esame offerta dal
primo giudice, e debba invece essere privilegiata la considerazione
che il fine con essa perseguito dal legislatore, come si ricava
dalla sua struttura grammaticale e sintattica, non è stato quello
di procedere all’ampliamento di competenze professionali degli
Agrotecnici, agli stessi attribuendo competenze nuove, in
precedenza ad essi non riconosciute, bensì la conferma delle
modalità con cui debbono essere redatti gli atti di aggiornamento
delle pratiche catastali.
Trattasi di conferma alla quale ci perviene con il richiamo alle
disposizioni del Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994
n. 701, e alle modalità che esso detta e che presuppongono una
competenza professionale specifica e consentono, per questa via, di
individuare anche i professionisti abilitati a tale redazione.
Posta tale premessa si deve subito aggiungere che tra le parti non
è contestato che tra i soggetti ai quali compete la redazione degli
aggiornamenti catastali a tenore del D.M. in esame non rientrano
gli agrotecnici (art.1, comma 4) .
Quest’ultimi, infatti, proprio in ragione di tale esclusione hanno
impugnarono la norma ministeriale (n. 701/1990), dinanzi al T.a.r.
del Lazio (sez. II) in epoca antecedente all’introduzione
nell’ordinamento dell’art. 145 citato, senza ottenere il
riconoscimento della richiesta di ampliamento della loro competenza
professionale (v. ord. n. 986/1999).
Quest’ultimo giudizio ha poi dato luogo alla pronuncia della Corte
costituzionale che, l’archiviazione di un esame delle materie che
sono alla base del corso di studi e della formazione didattica
della categoria, ha ritenuto non incostituzionale la disciplina
vigente laddove esclude che gli agrotecnici possano redigere i tipi
mappali o i tipi di frazionamento e parcellari (sent. n.
441/2000).
La Sezione ritiene che il giudice di primo grado abbia compiuto una
lettura parziale dell’art. 145 all’esame ,fermando l’attenzione sui
soggetti di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legge 27 aprile
1990 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26giugno
1990, n. 165”.
Questa parte della norma rappresenterebbe la tecnica che il
legislatore avrebbe utilizzato, mediante il rinvio a norma
preesistente, per introdurre la controversa innovazione, con
l’effetto di dar origine ad una disposizione che altra finalità non
avrebbe che quella d’essere favorevole all’ampliamento della
competenza degli agrotecnici in materia catastale, accomunandoli
agli altri professionisti sicuramente in possesso di tale
competenza professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti
edili, periti agrari….) menzionati anch’essi nella norma oggetto
del rinvio.
Senonchè suscita perplessità un intervento del legislatore
effettuato a tal fine, sol che si consideri che non può ritenersi
ampliata la competenza professionale di taluni professionisti se
poi nella stessa disposizione si mantengono modalità di adempimento
degli atti relativi a tale ampliamento che implicano una formazione
professionale che gli stessi soggetti allo stato della normativa in
vigore non hanno, come chiarito da ultimo dalla Corte
Costituzionale nella citata sentenza. Quanto meno sarebbe
riscontrabile all’interno della stessa norma una palese
contraddizione, mentre la tesi del primo giudice sarebbe apparsa
condivisibile se fosse stata richiesta una nuova modalità di
redazione degli atti d’aggiornamento catastale sopra menzionati,
coerente con la formazione professionale posseduta dagli
agrotecnici, ovvero fosse stata individuata la norma per la quale
quest’ultimi hanno acquisito la formazione professionale che
consente loro di utilizzare il citato D.M. al pari di altri
professionisti, ivi compresi i periti agrari o i geometri.
Sulla base delle superiori considerazioni è doveroso dar conto
della ragione per la quale il legislatore è intervenuto nella
materia controversa; intervento che il primo giudice ha ricondotto
alla finalità di sancire l’ampliamento della competenza degli
agrotecnici in materia di atti catastali. Ritiene al contrario la
Sezione che proprio il richiamo esplicito al D.M. finanze n.
701/1994 palesa la volontà del legislatore di risolvere le
incertezze interpretative di cui la sentenza impugnata ha dato
ampiamente conto, nel senso di confermare l’esclusione degli
agrotecnici dalla redazione degli atti d’aggiornamento
catastale.
In altri termini, con una tecnica di redazione che evidentemente
mira a non compromettere la possibilità che in futuro gli
agrotecnici possano ottenere l’ampliamento della loro competenza
professionale, il richiamo effettuato dal legislatore ai soggetti
di cui all’art. 1, comma 7, del decreto 1990, n. 90, (convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165), contenuto
nell’art. 145, comma 9 deve essere inteso siccome effettuato
soltanto in favore di quei soggetti dai quali gli atti
d’aggiornamento vengono resi (per usare il termine presente nella
stessa norma), vale a dire che già avevano la competenza
professionale per redigere gli atti d’aggiornamento catastale,
secondo le modalità del più volte menzionato D.M.
Quindi, e in definitiva, se è vero che gli agrotecnici sono tra i
soggetti menzionati nell’art. 1, comma 7, D.L. 27 aprile 1990, n.
90, non è meno vero che da essi, al contrario degli altri soggetti
menzionati dalla stessa norma, gli atti d’aggiornamento di cui si
discute non sono stati mai resi.
Il che permette di ritenere che tale indicazione è stata effettuata
non per ampliare la loro competenza ma per implicitamente ribadire
la loro esclusione da tali adempimenti,come appare altresì
inevitabile concludere per effetto del richiamo contemporaneo al
citato D.M. alla cui stregua gli stessi aggiornamenti debbono
essere redatti.
L’appello deve di conseguenza essere accolto.”.
L'
Agenzia del Territorio con
circolare 22 giugno 2007, n.
10, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, ha
proceduto ad annullare la propria precedente circolare n. 1/2002
con sui si eraconsentita agli Agrotecnici la redazione degli atti
di aggiornamento di cui all’articolo 8 della legge n. 679/69 (tipi
mappali) e agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/72 (tipi
frazionamento e particellari), in attuazione di quanto stabilito
dal comma 96 dell’articolo 145 della legge n. 388/2000.
L'Agenzia del Territorio, con la circolare in argomento, detta le
prime istruzioni operative tendenti a non accettare più gli atti di
aggiornamento tecnico redatti e sottoscritti dalle suddette figure
professionali facendo, però, rilevare sono, invece, trattabili gli
atti presentati entro la data del 7 giugno, se ancora in corso di
approvazione o eventualmente sospesi in corso di perfezionamento,
ai sensi del disposto dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
L'Agenzia precisa, altresì. che sono in corso le procedure per
l’eliminazione, nel programma informatico PREGEO, della categoria
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
dall’elenco dei soggetti professionali abilitati alla presentazione
degli atti tecnici di aggiornamento cartografico.
© Riproduzione riservata