I fabbricati strumentali legati da vincolo pertinenziale ad
un’abitazione acquisiscono, ai fini IVA, natura di fabbricati
abitativi, a prescindere dal numero delle unità poste a servizio
dello stesso immobile residenziale.
Così, in caso di cessione di una “prima casa” unitamente a due box
alla stessa pertinenziali, effettuata dall’impresa costruttrice
entro quattro anni dall’ultimazione della costruzione, entrambe le
autorimesse devono essere trattate come se fossero anch’esse
immobili abitativi, per cui:
- su un box potrà essere applicata l’aliquota IVA del 4% (in
virtù della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I allegata
al D.P.R. 131/1986, che estende le agevolazioni “prima casa” anche
all’acquisto delle pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna
categoria catastale);
- sull’altro box potrà essere applicata l’aliquota IVA prevista
per la cessione di abitazioni non di lusso, pari al 10% (e non,
invece, quella ordinaria del 20% applicabile, in genere, al
trasferimento di immobili strumentali).
Così precisa l’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione 139/E
del 20 giugno 2007, chiarendo nuovamente il regime fiscale
applicabile alla cessione di immobili che, ancorché non
classificati catastalmente come abitazioni, sono pertinenziali e
posti al servizio di fabbricati abitativi.
Già con la precedente C.M. 12/E/2007, la stessa Amministrazione
finanziaria ha chiarito che la cessione delle pertinenze segue lo
stesso regime fiscale applicabile, in generale, alla vendita del
bene principale, purché il vincolo pertinenziale venga comunque
evidenziato nell’atto di vendita.
Con la citata R.M. 139/E/2007, l’Agenzia affronta nuovamente la
questione con riferimento ad un caso specifico, relativo alla
cessione di una “prima casa”, unitamente a due box alla stessa
pertinenziali (entrambi accatastati nella categoria C/6),
effettuata dall’impresa costruttrice entro i quattro anni
dall’ultimazione dei lavori di costruzione.
In tal ambito è stato, quindi, chiarito che:
- entrambi i box devono essere considerati come fabbricati
abitativi, essendo posti a servizio di un’abitazione. Pertanto la
cessione degli stessi, effettuata dall’impresa costruttrice entro i
quattro anni dall’ultimazione, è assoggettata ad IVA ai sensi
dell’art. 10, comma 1, n.8-bis del D.P.R. 633/1972 (che disciplina
l’imponibilità IVA dei trasferimenti di fabbricati abitativi);
- per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile:
- la prima pertinenza è imponibile IVA con l’aliquota prevista
per la “prima casa” pari al 4%, in base n. 21) della Tabella A,
Parte II, allegata al D.P.R.633/1972 (che richiama la nota II-bis
dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131);
- la seconda pertinenza è imponibile IVA con aliquota del 10%, in
conformità al regime applicabile alle abitazioni non di lusso, in
base al n. 127-undecies) della Tabella A, Parte III, allegata al
D.P.R. 633/1972.
In entrambi i casi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali
sono dovute in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna.
Fonte:
ANCE
© Riproduzione riservata