Secondo quanto disposto dall’art. 67 lettera b) del T.U.I.R. le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni,
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini
dell’IRPEF, quale reddito diverso.
Sono esclusi dall’imponibilità le plusvalenze ottenute da acquisiti
per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per
la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari.
L’Agenzia dell’Entrate proprio su questo aspetto si è pronunciata
con la risoluzione n.105 del 21 maggio 2007 in cui risponde ad un
quesito postogli da un contribuente.
Un contribuente il 31 luglio del 2002 aveva acquistato un locale
appartenente alla categoria catastale C/2, pertanto non abitativo.
L’immobile è stato comunque adibito ad abitazione principale sin
dal 9 giugno 2003 e solo in data 15 febbraio 2006 è stato
effettuato la variazione da C/2 ad A/7 (abitazione). Il quesito
posto dal contribuente è di sapere se la plusvalenza realizzata
mediante la cessione dell’immobile concorra alla tassazione quale
reddito diverso.
L’agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione che
l’immobile in questione, acquistato in data 31 luglio 2002 e
adibito a sua abitazione principale dal giugno 2003, possa essere
considerato oggettivamente idoneo all’uso abitativo solo a
decorrere dalla data (successiva al 15 febbraio 2006) in cui
l’immobile è stato effettivamente iscritto nella categoria
catastale A/7.
Ne consegue che, qualora si ceda l’unità immobiliare in discussione
prima che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto (31
luglio 2002), l’eventuale plusvalenza realizzata (differenza
positiva tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto) concorrerà
alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef, quale
reddito diverso.
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