Codice dei contratti: I Commissari di gara e la riforma in alto mare

18/09/2017

Uno dei pilastri fondamentali del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 doveva essere quello del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa a cui avrebbe dovuto essere associato un nuovo criterio di scelta dei commissari di gara.

L’articolo 77 che recepisce la lettera hh) della legge delega, in pratica, costituisce uno dei punti innovativi della riforma degli appalti pubblici, sottraendo alle stazioni appaltanti la scelta dei commissari di gara, per esigenze di trasparenza, imparzialità, competenza professionale dei  commissari di gara ma a distanza di quasi 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice assistiamo alla impossibilità di applicarlo compiutamente.

La principale differenza con la disciplina vigente, contenuta nell’art. 84 del previgente d.Lgs. 163/2006) risiede nelle modalità di formazione della commissione. Mentre nel testo previgente i commissari erano selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, nel nuovo Codice dei contratti la scelta dovrebbe avvenire mediante pubblico sorteggio fra una lista di candidati, comunicata dall’ANAC, estrapolata dall’elenco degli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici istituito nell’art. 78.

Tale diverso regime deriva dall’attuazione del criterio di delega di cui alla lettera

hh), che prevede, tra l’altro, oltre alla creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, “l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

In atto le amministrazioni aggiudicatrici possono e potranno, non sappiamo sino a quando, utilizzare, così come disposto, dall’articolo 216, comma 12 del Codice dei contratti (“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”) la normativa previgente e, quindi, possono e potranno selezionaee i commissari di gara tra i funzionari della stazione appaltante continuando a controllare la scelta dei commissari di gara.

Mi chiedo e Vi chiedo come sia possibile che continui a restare inapplicato, a distanza di 18 mesi, un articolo per il quale la legge delega si era espressa chiaramente e come sia possibile che ciò accada in uno stato di diritto.

Relativamente alle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 77 del nuovo Codice dei contratti l’ANAC ha, recentemente, riproposto una nuova consultazione sulle linee guida n. 5 relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” per adeguarle al decreto correttivo mentre nulla è dato di sapere in merito all’Albo delle Commissioni giudicatrici previsto all’articolo 78 del nuovo Codice dei contratti.

Ecco che uno dei pilastri della riforma risulta non applicato per il fatto stesso che la scelta dei commissari di gara continua ad essere effettuata come sempre in base a criteri che molto spesso non sono oggettivi.

In pratica all’obbligatorietà di un sistema di aggiudicazione che si basa su criteri che potremmo definire molto discrezionali è associata una scelta dei commissari anch’essa basata su criteri discrezionali.

È questa la riforma epocale sbandierata da Matteo Renzi e Graziano Delrio quando il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 112 del 15 aprile 2016, approvò il Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016?

Matteo Renzi dichiarò (guarda video)  che con il nuovo codice venivano sostituiti 2100 (!!!!!!) articoli del previgente codice dei contratti con 210 articoli del nuovo. In verità si trattava di una dichiarazione che voleva sortire l’effetto della dirompente semplificazione (!!!!!!) che il Governo stava effettuando con l’approvazione del nuovo codice con il piccolo particolare che l'allora Premier Matteo Renzi per arrivare a 2100 articoli sommò i circa 660 articoli del previgente d.lgs. n. 163/2006 e del Regolamento n. 207/2010 con i 1.500 commi dei due provvedimenti prendendo una sonora cantonata

All’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri fece seguito quello del Ministro Graziano Delrio (guarda video)  che dichiarò: “Ritorna centrale il progetto, ritorna centrale, anche, la qualità degli operatori; ci sarà un albo dei collaudatori dove spesso si è annidata la corruzione nei collaudi, nelle cose, un albo dei collaudatori, un albo delle imprese; ritorna centrale anche la programmazione delle opere e, quindi, c’è il tema che si scelgono le opere sulla base della loro utilità ………”. 

A cura di Paolo Oreto



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