Codice dei contratti: Una tela di Penelope

25/09/2017

Penelope attese per vent'anni il ritorno di Ulisse crescendo da sola il piccolo Telemaco e evitando di scegliere uno tra i Proci,nobili pretendenti alla sua mano, anche grazie al famoso stratagemma della tela: di giorno tesseva il sudario per il padre di Ulisse, mentre di notte lo disfaceva.

Riflettendo bene, il Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 sta diventando una tela di Penelope per il fatto stesso che più che andare avanti con gli oltre 60 provvedimenti previsti per rendere operativo il Codice stesso, o si ritorna sui provvedimenti già approvati o non si riesce a pubblicare quelli che sembrerebbero già definitivi.

Ritorniamo, ad esempio sul del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti previsto dall'art. 21, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) relativo al programma degli acquisti ed alla programmazione dei lavori pubblici sul quale il Consiglio di Stato aveva espresso il proprio il primo parere n. 351 del 13 febbraio 2017 (leggi notizia) ed il successivo parere n. 1806 del 27 luglio 2017.

La Conferenza unificata ha approvato giovedì 21 settembre il testo del decreto con alcune osservazioni (vedi intesa) e sembrava tutto pronto per la definitiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale; ma in verità il citato decreto che avrebbe dovuto essere emanato entro il 18 luglio 2016 non si sa ancora quando entrerà in vigore non dopo tre dalla data di pubblicazione del cosice dei contratti ma ben oltre 18 mesi con un mostruoso ritardo di oltre 15 mesi. Perché non si può ancora capire quando verrà pubblicato? Per il fatto stesso che sullo schema di decreto, così come previsto all’articolo 21, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 aveva espresso il proprio parere anche il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con la delibera n. 24 del 3 marzo 2017 (leggi notizia). Ora è certo che il Ministero a seguito del primo parere del Consiglio di Stato ha modificato il provvedimento originario tanto che lo stesso è stato inviato nuovamente al Consiglio di Stato per una nuova approvazione soltanto il 20 giugno 2017 ed è, dunque, ovvio, come peraltro è possibile rilevare nelle premesse del decreto del CIPE stesso, che quello approvato, per consecutio temporum, non può essere quello definitivo rinviato al Consiglio di Stato per la definitiva approvazione per il fatto stesso che è stato inviato al CIPE con nota dell’1 dicembre 2016 n. 5670 (si legge testualmente nelle premesse “Vista la nota del 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a base della seduta del  Comitato, contenente le valutazioni da riportare nella presente delibera”)

Riteniamo, dunque, che prima dell’approvazione definitiva da parte dei Ministeri, visto che il decreto ha subito molte modifiche per adeguarlo al parere del Consiglio di Stato n. 351 del 13 febbraio 2017, il decreto stesso dovrà essere riapprovato dal CIPE e la nuova delibera di approvazione dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Altrimenti ci sarebbe un vulnus nella procedura che potrebbe essere successivamente impugnata in quanto il testo approvato dal CIPE (con approvazione prevista per legge nell’articolo 21, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016) sarebbe diverso dal testo sul quale si è espresso il Consiglio di Stato con parere n.1806 del 27 luglio 2017.

È questa la semplificazione delle procedure, sbandierata all’atto dell’approvazione del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016. Certamente no e continuiamo a pensare che con l’approvazione del d.lgs. n. 50/2016, il Governo abbia cacciato la legislazione sui lavori pubblici nel cul de sac da cui si potrà uscire soltanto con tanto coraggio; con il coraggio di confessare i propri errori e con il coraggio di trovare soluzioni che possano far partire un mercato necessario all’Italia sia per adeguare la proprie infrastrutture ad un livello meno indecoroso dell’attuale sia per far ripartire quegli investimenti necessari ed indispensabili per aumentare il PIL (Prodotto interno lordo) dei prossimi anni.

Ma possiamo parlare di Tela di Penelope anche per le linee guida dell’ANAC che sono state quasi tutte rivisitate (ricordiamo che sono state rimesse in consultazione le linee guida nn. 1, 3, 5, 5 e 6) per adeguarle alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 56/2017.

A cura di Paolo Oreto



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