L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con
la delibera n. 949 del 13 settembre
2017 depositata presso la segreteria del Consiglio il
2 ottobre scorso ha modificato il Regolamento unico in materia di
esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità con
integrazione dell’art. 6 del Regolamento stesso.
Ricordiamo che in atto è, sempre, vigente il “Regolamento
unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12
aprile 2006, n.163”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 82 dell’8.4.2014 (leggi articolo) che era stato già,
precedentemente modificato con la Delibera 10 febbraio 2016, n.
115 recante "Modifica del Regolamento unico in
materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte
dell’Autorità mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1
rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex
art. 73 dpr n. 207/2010” e conseguente riformulazione dell’art. 44
del citato Regolamento" (leggi articolo).
Con la nuova delibera n. 949/2017, l’ANAC, in
riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 213, comma 13
del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 in cui è
precisato, tra l’altro, che l’ANAC deve, con propri atti
disciplinare i procedimenti sanzionatori di sua, ha deciso di
applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la
violazione accertata, non preveda l’applicazione della misura
interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in
cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità
della violazione e dunque:
- a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di
fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dall’Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito
documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato
motivo;
- b) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano
l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio;
- c) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla
richiesta della S.O.A. volta all’accertamento dei titoli
autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non
tenuti all’applicazione del codice;
- d) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la
comunicazione e trasmissione all’Autorità, ai sensi dell’art. 106,
co. 14, e 213, co. 13, del d.l.vo 50/2016, delle varianti in corso
d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o
forniture;
- e) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la
comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 213, co. 13, del
codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul
contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul
comportamento dell’o.e.;
- f) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano ai sensi
dell’art. 106, co. 8, del d.l.vo 50/2016, in caso di
mancata/ritardata comunicazione all’Autorità delle modificazioni al
contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
- g) nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell’art. 107,
co. 4, del d.l.vo 50/2016, per l’omessa o ritardata comunicazione
all’Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto
del tempo contrattuale complessivo.
Nella stessa delibera l'ANAC ha deciso:
- di quantificare la sanzione pecuniaria applicabile in misura
ridotta in:
- a) Euro 500 nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto
o l’omissione (art. 213,c.13, 1° periodo);
- b) Euro 1000 nel caso in cui la violazione contempli la
produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art.
213,c.13, 2° periodo);
- di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell’Autorità la modifica dell’art. 6
che viene così riformulato con l’aggiunta del punto di cui alla
seguente lett. “h) la facoltà per il soggetto responsabile
della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l’ipotesi
per l’applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle
gare, di aderire al pagamento in misura ridotta previsto
dall’art.16 della Legge 689/81 L’intervenuto pagamento, entro 60
giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il
procedimento”.
In allegato il testo del “Regolamento unico in materia di
esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163” adeguato sia alla delibera n.115/2016 che
alla delibera n. 949/2017.
A cura di Paolo
Oreto
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