26/10/2017
Sulla Gazzetta ufficiale n. 44 del 20 ottobre 2017 della Regione siciliana è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 10 ottobre 2017 recante “Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell’art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48”.
All’articolo 2 del provvedimento è precisato che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO2 ed EO3 possono essere considerati impianti tecnologici di primaria importanza rientranti nella classe “E3” e, pertanto, nelle aree individuate nel PAI a pericolosità “molto elevata” (P4) ed “elevata” (P3), non possono essere realizzati.
All’articolo 4 del provvedimento sono state, poi, individuate le aree di particolare pregio ambientale ed è precisato che non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO1, EO2, EO3 le aree di particolare pregio ambientale di seguito individuate:
Non sono, altresì, idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO2 ed EO3 i corridoi ecologici individuati in base alle cartografie redatte a corredo dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), reperibili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’ambiente e dalla cartografia della Rete ecologica siciliana (RES), consultabili come specificato
dall’art. 1, comma 4.
I siti di cui alle precedenti lett. d, f , h ed i sono elencati in appendice al decreto stesso.
Al Titolo II del provvedimento e precisamente agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono individuate le aree di particolare attenzione e precisamente:
In appendice al decreto presidenziale l’Elencazione dei siti e dei beni vincolati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it