Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, On. Paola De Micheli con
l’Ordinanza n. 41 del 2 novembre
2017 recante “Misure dirette ad assicurare la
regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione
pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio
2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24
del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,
all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11
luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed
all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017”, al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle
attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha disposto che
il responsabile unico del procedimento (RUP),
relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli
Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi
di ricostruzione privata:
- verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola
con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC
ON LINE) al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del
contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento
dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in
attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal
Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, per
gli interventi di ricostruzione privata;
- in occasione della presentazione degli stati di avanzamento
lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa
esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico
attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) ed acquisisce
dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la
certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai
lavori (DURC di congruità).
Nella stessa ordinanza, poi, è precisato che, mediante apposito
accordo sottoscritto tra il commissario alla ricostruzione, i
quattro presidenti di Regione (in qualità di vicecommissari), il
ministero del Lavoro, la struttura di missione anticorruzione ad
hoc presso il ministero dell'Interno, l'Inail, e, infine, sindacati
e associazioni datoriali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della ordinanza stessa e, quindi,
entro il 6 gennaio 2017, verranno definiti:
- gli adempimenti a carico dei beneficiari degli
interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei
direttori dei lavori;
- gli adempimenti, le condizioni e le modalità di
rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa
territorialmente competente del certificato di congruità di
incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
- le modalità calcolo dell’incidenza della manodopera
nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato
sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel
prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016
oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di
apposita analisi;
- i criteri di congruità della incidenza della mano
d'opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di
ricostruzione pubblica e privata nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- le modalità di svolgimento dell’attività di
monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli
indici di congruità, anche in relazione alle specifiche
caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti
cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di
esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi
preposti.
In allegato l'Ordinanza n. 41 del 2 novembre
2017
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata