16/11/2017
Entra in vigore domani la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" cosiddetta “legge sui piccoli comuni”. La legge ha lo scopo di promuovere e favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione
residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti
a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a
5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei
finanziamenti concessi qualora rientrino in una delle seguenti
tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento
della popolazione residente rispetto al censimento generale della
popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo,
sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di
vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione
residente e all'indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali
essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non
superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle
lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti
disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime
frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui
all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma
associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali
ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area
protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La legge si compone dei seguenti 17 articoli:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it