In Gazzetta la sentenza sull’illegittimità di alcuni articoli della legge regione siciliana n. 16/2016

17/11/2017

Sulla Gazzetta ufficiale 1a Serie speciale n. 46 del 15/11/2017 è stata pubblicata la sentenza n. 232 del 26/09/2017 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Nel dettaglio sono stati dichiarati illegittimi:

  • l’art. 3, comma 2, lettera f);
  • l’art. 14, commi 1 e 3;
  • l’art. 16, commi 1 e 3.

In seguito all’illegittimità di tali articoli, gli stessi diventano quelli qui di seguito riportati.

Art. 3 (Recepimento con modifiche dell'articolo 6 ‘Attività edilizia libera’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), comma 2

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione anche per via telematica dell'inizio dei lavori, nelle more dell’attivazione delle previsioni di cui all’articolo 17, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  • a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall’articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;
  • c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali;
  • d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • e) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati;
  • g) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  • h) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
  • i) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi;
  • l) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g);
  • m) la realizzazione di strade interpoderali;
  • n) la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri;
  • o) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici;
  • p) le cisterne e le opere interrate;
  • q) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri;
  • r) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977.

Art. 14 (Recepimento con modifiche dell’articolo 36 ‘Accertamento di conformità’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 7. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del presente articolo, ove sia stata accertata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 64, commi 2 e 3, 65, comma 1, 83 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall' articolo l, ovvero di cui all’articolo 16, si applica la procedura prevista dagli articoli 69 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall' articolo 1.

5. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, il dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, previ eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, inoltra il parere di competenza sulle opere strutturali al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.

Art. 16 (Recepimento con modifiche dell’articolo 94 ‘Autorizzazione per l'inizio dei lavori’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

2. I lavori sono diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

E’ opportuno precisare che mentre per quanto concerne l’art. 3, lo stesso, pur monco della lettera f) giudicata illegittima dalla Corte costituzionale, può non necessitare di interventi da parte del legislatore regionale; non può essere affermata, invece, la stessa cosa per gli altri due articoli 14 e 16 che, monchi delle parti giudicate illegittime dalle Corte costituzionale, perdono la loro funzionalità e, dunque, necessitano di un intervento del legislatore regionale che dia un senso compiuto agli stessi.

In allegato il testo della sentenza della Corte costituzionale nella versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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