21/11/2017
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli con l’Ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 recante “Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, ha disciplinato i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall’articolo 24 del decreto-legge 189/2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche operanti nel territorio dei Comuni colpiti dal terremoto e dettagliatamente indicati nell’articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016.
Alla concessione degli aiuti di cui all’ordinanza stessa si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189/016, nel limite massimo di Euro 9.000.000,00 a valere sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le risorse di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189/2016, nonché ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande, l’adozione di provvedimenti, il controllo, l’erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure previste dalla ordinanza stessa.
Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all’ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro e le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 (dieci) anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 (tre) anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% (cento percento) della spesa ammissibile.
In allegato il testo dell’Ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it