L’
Agenzia delle Entrate ha reso noto la
risoluzione n.
148/E del 28 giugno scorso recante: “Istanza di interpello -
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione
dell’articolo 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972.”
Con la risoluzione in argomento l’Agenzia delle Entrate risponde ad
un quesito di una società che esercita l’attività di “
fornitura
di armature in acciaio per cemento armato, pre-sagomate o pre
assemblate”, in taluni casi anche con la relativa posa in
opera, e che ha adottato il codice attività 45.25.0 (“altri lavori
speciali di costruzione”), mentre altre imprese del settore
avrebbero adottato il diverso codice 28.11.0 (“fabbricazione di
strutture metalliche o di parti di strutture”).
La società stipula con i propri clienti contratti di “
fornitura
con posa”, definiti come “
un contratto di vendita con
prestazione accessoria di posa”, che si distinguerebbe dal
contratto d’opera o di appalto in quanto non prevede
“
obbligazioni di risultato”.
Viene, altresì, precisato che l’attività di posa in opera può
essere eseguita, oltre che dal personale “regolarmente assunto”
dipendente dalla società, anche da “ditte terze specializzate, che
trovano inquadramento nella sezione F della tabella Atecofin con
codice attività 45.25.0 - altri lavori speciali di
costruzione”.
Di fatto con il quesito si vuole sapere se il meccanismo del
“
reverse charge” deve essere anche applicato nel caso dei
contratti di fornitura e posa in opera di armature metalliche
per conglomerati cementizi armati.
L’Agenzia delle Entrate, in riferimento a quanto esposto dalla
società interpellante è del parere che l’art. 35, comma 5, del
decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla
Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso il meccanismo
dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge), previsto
dall'art. 17, comma 5 del D.P.R. 633/1972 anche “
alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione
di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di
un altro subappaltatore”. La circolare n. 37/E del 29 dicembre
2006 e la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 emanate entrambe
dall’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che
il reverse charge
in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un
soggetto subappaltatore, che opera in uno dei settori edili
indicati nella sezione F della Tabella Atecofin, nei confronti di
altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua
volta, quale appaltatore o subappaltatore e le medesime circolari
chiariscono che nello speciale regime non rientrano le forniture di
beni con posa in opera in quanto non consistono in prestazioni di
servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta
accessoria rispetto al bene fornito.
L’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che “il meccanismo di
inversione contabile non trova applicazione nel rapporto tra
l’impresa appaltatrice e quella istante che si occupa di fornire
armature in acciaio pre-sagomate per cemento armato, in quanto la
posa in opera rappresenta solo un’ operazione accessoria a quella
principale di fornitura”.
Nella risoluzione viene, altresì, precisato che “il reverse charge
non si applica nemmeno al rapporto tra l'impresa istante e le
imprese, alle quali affida la posa in opera, in quanto non risulta
soddisfatta una delle condizioni applicative, dato che il contratto
a monte tra l'impresa appaltatrice e l'impresa istante non si
configura come contratto di subappalto, ma di fornitura”.
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