L’1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Graziano Delrio, ha firmato il cosiddetto
"Decreto BIM" previsto all’articolo 23, comma 13
del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e mentre
restiamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non
possiamo fare a meno di raccontarne la storia partendo dalla
legge delega n. 11/2016.
Nell’articolo 1, comma 1, lettera oo) della
legge 28 gennaio 2016, n. 11
era precisato che il Governo avrebbe dovuto adottare un nuovo
codice dei contratti nel rispetto, tra l’altro, della
valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei
contratti di concessione di lavori con la promozione della qualità
architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento
dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione
elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture.
In riferimento a tale previsione, nel comma 13
dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 fu precisato che le
stazioni appaltanti avrebbero potuto chiedere, in taluni
casi, l’uso di tali metodi e strumenti elettronici e che
il Ministero delle Infrastrutture, anche avvalendosi di una
commissione, avrebbe dovuto predisporre un decreto per la
definizione delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione
dell’obbligatorietà dei suddetti metodi.
La Commissione composta da rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche e del mondo accademico fu istituita con decreto del MIT
n. 242 del 15 luglio 2016 e,
successivamente, integrata da un rappresentante della rete
nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica con
decreto del MIT n. 297 del 31 agosto 2016.
La Commissione dopo aver predisposto il testo del decreto, a
distanza di quasi un anno dall’istituzione, lo ha posto in
consultazione pubblica dal 19 giugno 2017 al
3 luglio 2017.
Sui 9 articoli del provvedimento posti
in consultazione sono state inserite oltre 150 osservazioni
(vedi) ma sembra che il testo del
provvedimento che è stato firmato dal Ministro Delrio (per lo meno
quello in circolazione) non abbia tenuto conto di nessuna di dette
osservazioni.
Il Ministero aveva, invece, precisato che i risultati della
consultazione pubblica on line sarebbero stati presi in
considerazione dal MIT nella stesura del documento definitivo del
decreto, sentiti AgID e ANAC mentre il testo del provvedimento non
ci risulta sia stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato
anche se lo stesso fornisce pareri circa la regolarità e la
legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi
dei singoli ministeri ed il parere è obbligatorio
nel caso di emanazione di atti normativi del Governo o dei singoli
ministeri.
Questa è l’allegra storia di un provvedimento per il quale è
possibile segnalare, tra l’altro, quanto segue:
- in tutto il decreto si parla di "metodi e strumenti elettronici
specifici", come se si facesse riferimento a qualcosa di
chiaramente normato, senza però citare l’unica norma tecnica
nazionale specifica sul BIM e cioè la UNI 11337 (Gestione digitale dei
processi informativi delle costruzioni) già pubblicata dal 30
gennaio 2017;
- la definizione dei “lavori complessi” di cui alla lettera e),
comma 1, articolo 2 è troppo lunga e bizantina e, quindi,
interpretabile in maniera del tutto soggettiva;
- il termine non oneroso, riportato all’alinea del comma 1
dell’articolo 3 non è consono alla pubblica amministrazione che non
può richiedere prestazioni a titolo gratuito e, quindi, non può
chiedere formazione gratuita;
- non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga
applicato il decreto e, quindi, anche dopo le scadenze previste
all’articolo 6, le stazioni appaltanti potranno fare quel che
vogliono;
- alla lettera b), comma 1, articolo 6 occorrerebbe precisare che
si tratta di euro;
- nell’articolo 7 si parla, genericamente, di capitolato mentre
sarebbe opportuno che, per limitare i contenziosi successivi alle
aggiudicazioni, la norma indichi dei contenuti minimi affinché il
capitolato si possa qualificare come tale utilizzando la UNI
11337-6 e dal Pas 1192-2:2013, pubblicate dall'ente di normazione
inglese British Standard Institution;
- anche, in questo decreto, all’articolo 8, comma 1 si parla di
una commissione di monitoraggio “con il compito di monitorare
gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in
fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare
misure correttive per il loro superamento” dimenticandosi
della cabina di regia istituita dall’articolo 213, comma 2 del
Codice dei contratti.
Ricordiamo, per ultimo che:
- l'articolo 1 del decreto ricorda il
presupposto contenuto nell'articolo 23, comma 13 del decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n.50 (e s.m.i.) che investe le
stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti della
progressiva introduzione della obbligatorietà dei metodi e degli
strumenti elettronici (per la modellazione e per la gestione
informativa);
- l'articolo 2 del decreto introduce la
definizione, inedita per il codice dei contratti pubblici, di
ambiente di condivisione dei dati, definendolo come un
ecosistema digitale in cui i dati strutturati principalmente
attraverso il modello informativo sono, qualora
possibile, prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri
contrattuali, a principî giuridici sulla tutela della proprietà
intellettuale e a dispositivi di protezione della sicurezza
dei dati;
- l'articolo 3 del decreto pone una serie di
vincoli cogenti alla adozione della modellazione e della gestione
informativa da parte delle stazioni appaltanti e delle
amministrazioni concedenti che si riassumono nella definizione di
un programma formativo e nella redazione di un piano di
investimento inerente agli strumenti di modellazione e di gestione
informativa;
- l'articolo 4 del decreto regola le condizioni
di produzione e di fruizione dei modelli informativi anche
attraverso formati neutri e interoperabili, riconosciuti
internazionalmente al fine di non condizionare la modellazione e la
gestione informativa al ricorso a predeterminati formati
proprietari;
- l'articolo 5 del decreto, nel rispetto
dell'adempimento delle condizioni previste all'articolo
3, ribadisce la necessità di ottemperare al vincolo
prestabilito all'articolo 3 per adottare e richiedere metodi e
strumenti di modellazione e gestione informativa;
- l'articolo 6 del decreto fissa le scadenze
temporali dell'obbligatorietà sulla scorta degli intervalli di
importi posti a base di gara e della sussistenza della natura
di complessità dei lavori;
- l'articolo 7 del decreto rappresenta il nucleo
fondante del provvedimento, in quanto attribuisce alla stazione
appaltante oppure alla amministrazione concedente il ruolo di
agente determinante del procedimento in materia di modellazione e
di gestione informativa attraverso la redazione del capitolato
informativo che indica i contenuti informativi dettagliati attesi e
la loro progressione, finalizzati alle fasi successive alla
progettazione, cioè la esecuzione dei lavori, le attività di
manutenzione e, più in generale, la gestione dell'opera e delle
attività in essa ospitate, a seconda delle diverse specificità
contrattuali;
- l'articolo 8 del decreto, che contempla
l'istituzione di una commissione di monitoraggio, evidenzia la
opportunità di tenere sotto osservazione le dinamiche evolutive
della digitalizzazione e della gestione informativa, oltre che di
formulare criteri di indirizzo e misure operative a supporto degli
operatori della domanda pubblica e dell'offerta privata.
A cura di Redazione
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