Legge di Bilancio 2018: Detrazioni per risparmio energetico e nuove agevolazioni per la casa

29/12/2017

La legge di bilancio 2018, oltre alla proroga, con alcune modifiche, delle detrazioni rafforzate per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e quelli finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nonché alla conferma del bonus mobili e grandi elettrodomestici, porta in dotazione anche:

  • un altro biennio di cedolare secca con l’aliquota ridotta al 10% per i contratti abitativi stipulati a canone concordato;
  • il nuovo regime fiscale relativo ai premi per polizze assicurative sulle calamità naturali per i quali è possibile applicare la detrazione Irpef del 19%;
  • le condizioni più vantaggiose per poter usufruire della detrazione d’imposta per canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede.

Riassunti, qui di seguito, i bonus, le detrazioni e le altre agevolazioni per il 2018.
Bonus mobili e elettrodomestici (Comma 3) - Con la modifica del comma 2 all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni. La detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati.

Bonus verde (Commi 12- 15) - È confermata anche per il 2018 la detrazione del 36% per le spese sostenute, con un limite massimo di 5mila euro, per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato(Comma 16) - Prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

Cessione della detrazione (Comma 3) - Con la modifica del comma 2-ter all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene estesa la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Detrazione canoni di locazione studenti universitari fuori sede (Commi 23- 24) - Rivisitate le condizioni per le quali spetta la detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari “fuori sede”. A regime, la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. La recente novità introdotta dal Dl n, 148/2017 (cosiddetto “decreto fiscale”), invece, viene limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, per i quali il requisito della distanza, necessario per fruire dell’agevolazione, si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. In tal modo, viene stabilito il carattere temporaneo della disposizione di favore prevista per le zone montane e disagiate.

Detrazione recupero edilizio (Comma 3) - È prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.
Le detrazioni potenziate previste per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp)

Detrazione risparmio energetico (50%) (Comma 3) - La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto).

Detrazione risparmio energetico (65%) (Comma 3) - Con la modifica del comma 1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione è, anche, del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d’aria calda a condensazione.

Detrazione risparmio energetico biomasse combustibili (Comma 3) - Con la sostituzione del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Detrazione risparmio energetico microgeneratori (Comma 3) - Con l’inserimento della lettera b-bis al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene attivato un nuovo tipo di spesa agevolabile con detrazione al 65% relativo all’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Detrazione rischio sismico e risparmio energetico parti condominiali  (Comma 3) - Con l’inserimento del comma 4-quater.1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Detrazione risparmio energetico IACP (Comma 3) - Con la sostituzione del comma 2-septies all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Fondo garanzie (Comma 3) - Con l’inserimento del comma 3-quater all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio (Comma 19) - È inserita una norma di interpretazione autentica con cui è precisato che ai fini dell’aliquota Iva del 10%, la determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. Inoltre, si stabilisce che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali (Commi 768-770) - Viene introdotta una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Le due misure agevolative si applicano solo per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata