Il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha firmato ieri pomeriggio il decreto
di scioglimento delle Camere e, successivamente, il
Consiglio dei Ministri ha fissato, con decreto poi firmato, anche,
dal Presidente Mattarella, la data delle elezioni e la data di
prima convocazione delle camere nella diciottesima legislatura.
Si andrà al voto il 4 marzo 2018 e la prima seduta del
nuovo Parlamento resta fissata per il 23 marzo 2018.
La XVII legislatura sarà ricordata, tra
l’altro, per quella che ha proceduto alla stesura del Codice dei
contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che,
purtroppo, resta, ancora oggi, un’incompiuta per il fatto stesso
che il Governo Renzi che sponsorizzo l’iniziativa, prima con
l’approvazione della legge delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11) e
successivamente con l’approvazione del Codice stesso non capì che i
provvedimenti attuativi che erano previsti all’interno
dell’articolato del Codice erano tali e tanti che avrebbero fatto
implodere il Codice stesso così come si è verificato.
Oggi, con lo scioglimento delle Camera non sarà più possibile
per le Commissioni parlamentari esprimere il parere sui tanti
provvedimenti che ancora devono vedere la luce e ci ritroveremo
all’inizio della XVIII legislatura, a due anni dall’entrata in
vigore, con un Codice dei contratti ancora monco di quei
provvedimenti che avrebbero dovuto caratterizzare il nuovo codice
e, quindi, essenziali per la completa attuazione dello stesso; ci
riferiamo n maniera non del tutto esaustiva:
- alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice;
ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del
citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i
requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle
stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di
qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un
anno tutto tace;
- ai nuovi livelli di progettazione di cui
all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della
progettazione;
- alle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 77 del Codice con la precisazione che tali commissioni
hanno il compito della valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; i componenti delle commissioni avrebbero dovuto essere
scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC
così come previsto all’articolo 78 del Codice;
- alle linee guida che individuano le modalità e, se del
caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei
lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di
forniture effettua l’attività di propria competenza, in
maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità;
tali linee guida predisposte dall’ANAC e previo parere favorevole
delle commissioni parlamentari competenti e sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici avrebbero dovuto essere
adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
codice (entro il 18 luglio 2016) e con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha predisposto le linee guida ma
non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari
né, ovviamente, del decreto del Ministero;
- alla razionalizzazione delle attività di progettazione
e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi
e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM); con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016 (anche in questo caso il ritardo accumulato
è di oltre un anno) avrebbero dovuto essere definiti le modalità e
i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei
suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici con la precisazione che
l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione
dei requisiti premianti di cui all’articolo 38 del codice.
Ma l’elenco precedente è soltanto la punta
dell’iceberg perché i problemi tuttora irrisolti
sono molteplici con provvedimenti ancora non approvati
(Vedi tabella allegata) che
fanno la spola tra Ministeri, Consiglio di Stato, Commissioni
parlamentari ed ANAC e spingono alcuni a trovare meccanismi
quali quello della sospensione del Codice che non risolverebbero i
problemi ed, anzi, li incrementerebbero. È necessario, in
questi mesi sino alla nomina di un nuovo Governo (speriamo tutti
entro la dine del mese di marzo 2018), in cui i provvedimenti
attuativi, presumo, si bloccheranno, che le parti
interessate (pubbliche amministrazioni, professionisti ed
imprese) tentino di trovare una strategia di uscita da
questa situazione che ha del paradossale.
A cura di Paolo
Oreto
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