Inps e Durc di congruità: Per la ricostruzione nel Centro Italia, lo rilascia la cassa edile

03/01/2018

Con l’Ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41 sono state disposte misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza ha disciplinato, ai predetti fini, gli adempimenti di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L’INPS con il messaggio 28 dicembre 2017, n. 5183 fornisce dettagliate informazioni in merito, e chiarisce che con riguardo agli adempimenti di competenza dell’Istituto relativamente alla verifica di regolarità contributiva effettuata con il Durc Online, si devono ritenere superate le indicazioni fornite al quarto punto del messaggio 25 maggio 2017, n. 2174 con le quali era stata prevista, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016, l’apertura di una specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “7U”. In sostanza nel messaggio dell’Inps afferma che il rilascio dei cosiddetti Durc di congruità relativi ai cantieri della ricostruzione spetta alle sole casse edili e sempre nello stesso messaggio è precisato che “Il Durc di congruità è la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcassa territorialmente competenti” e tale documento deve accompagnare la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori; il Durc di congruità non deve essere confuso con il Durc "tradizionale", che continua a essere rilasciato on line da Inps, Inail o Casse edili.

Pertanto, le imprese che hanno già provveduto a richiedere l’attivazione di tali posizioni potranno chiedere la loro cessazione utilizzando le consuete modalità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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