Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio
2018) sono entrate in vigore dall’1 gennaio 2018 le modifiche
introdotte al Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, che possono essere, così, riassunte:
- Con il comma 526 dell’articolo 1 della legge di
bilancio 2018 viene aggiunto all’articolo 113 (rubricato
“Incentivi per le funzioni tecniche”) il comma
5-bis il cui testo è il seguente “Gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto
per i singoli lavori, servizi e forniture”
- con il comma 568 dell’articolo 1 della
legge di bilancio 2018 viene modificato il comma 1 dell’articolo
177 (rubricato “Affidamenti dei concessionari”)
e viene sostituito il comma 3 dello stesso
articolo 177. Al comma 1 del citato articolo 177
viene aggiunto il seguente ultimo periodo “Per i
titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre
disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è
pari al sessanta per cento” ed il comma 3 viene così
sostituito “La verifica del rispetto dei limiti di cui
al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene
effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC
stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati
devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di
situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il
concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento
dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che
avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza
pubblica.“;
- con il comma 586 dell’articolo 1della legge di bilancio
2018, il comma 1 dell’articolo
113-bis (rubricato “Termini per l’emissione dei
certificati di pagamento relativi agli acconti”) viene
così sostituito “I certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine
di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e
purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.
- anche se non si tratta di una modifica puntuale al Codice dei
contratti, segnaliamo che con il comma 569 dell’articolo 1
della legge di bilancio 2018 viene effettuato un intervento
relativo a alle Società Organismi di Attestazione,
disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro
Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), stabilendo che
le stesse devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE (
e quindi non obbligatoriamente nel territorio della Repubblica) che
attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di
provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo
all'esecutore di lavori pubblici. In pratica l’articolo 5,
comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito
dal seguente: “1. Le Società Organismi di Attestazione,
disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi
con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio
economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro
dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano
la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione
in capo all’esecutore di lavori pubblici”.
In pratica con l’inserimento del comma 5-bis
all’articolo 113 del Codice dei contratti (modifica
introdotta dall’articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2018)
gli incentivi per le funzioni tecniche vengono esclusi dal tetto
del salario accessorio del personale degli EE.LL. e ciò in coerenza
con le interpretazioni della Corte dei Conti fino al 2015. La
modifica è stata introdotta a seguito del parere reso dalla Sezione
Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24 del
10/10/17, che ha ribadito il principio già enunciato con
la propria deliberazione n. 7 del 06/04/2017, in base al quale
“gli incentivi per funzioni tecniche di cui
all’articolo 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel
tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236,
legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. Secondo
l’interpretazione resa dalla Corte dei Conti, l’incentivo delle
funzioni tecniche (art. 113 Nuovo Codice dei contratti )
non è assimilabile al pregresso incentivo per la
progettazione (art. 92-93 del D.Lgs n. 163/2016), in
quanto il compenso incentivante riguarda l’espletamento di attività
non più legate alla progettazione, ma ad altre attività quali
programmazione, controllo procedure di gare, esecuzione del
contratto e RUP e, tra l’altro, viene steso, anche, a servizi e
forniture.
Con le modifiche introdotte dal comma 568 della
legge di bilancio 2018 c’è, poi, un “ritorno al
passato” con la possibilità per le concessionarie
autostradali di procedere per una quota del 40% ad affidamenti
diretti a società in-house. Con la soluzione adottata
dall’1 gennaio 2018 restano inalterate le
quote dell’80-20 per tutte le concessioni di lavori, di servizi
pubblici previste nell’articolo 177 del Codice dei contratti
mentre, inspiegabilmente, soltanto per le concessioni autostradali
tali quote tornano al 60-40.
Per ultimo la modifica del comma 1 dell’articolo 113-bis
del Codice dei contratti (modifica introdotta
dall’articolo 1, comma 586 della legge di bilancio 2018) cambia il
termine per l’emissione dei certificati di pagamento che passa dai
45 giorni previsti dal cosiddetto “decreto correttivo” ai 30 giorni
previsti dalle norme comunitarie.
In allegato il testo del Codice dei contratti aggiornato sino alle
modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 con
la precisazione che tutte le modifiche introdotte al testo
originario sono evidenziate in grassetto mentre le
modifiche intrdotte dalla legge di bilancio 2018 oltre al grassetto
sono, anche, avidenziate in giallo.
A cura di arch. Paolo Oreto
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