Codice dei contratti: BIM obbligatorio dall'1 gennaio 2019

04/01/2018

A meno di sorprese (a cui purtroppo siamo abituati) e con la speranza degli operatori che la riforma infinita degli appalti pubblici possa concludersi entro aprile 2018 (cioè quando il codice dei contratti spegnerà due candeline, cosa assai improbabile), il BIM (Building Information Modeling) diventerà obbligatorio a decorrere dall'1 gennaio 2019.

Ricordiamo, che dei 67 provvedimenti attuativi che Ministeri e ANAC avrebbero dovuto predisporre (vedi tabella) per completare quella che sarà la riforma degli appalti pubblici:

  • solo 15 sono stati approvati;
  • dei 29 che avrebbero dovuto essere predisposti entro il 18/04/2017 (1 anno), ne sono stati predisposti 11 (6 dai Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 5 dall’Anac);
  • dei 38 senza scadenza ne sono stati predisposti soltanto 3 (1 dai Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 2 dall’Anac).

Tra le altre cose, con lo scioglimento delle Camere e il voto previsto per il 4 marzo 2018, le Commissioni parlamentari non potranno esprimere il loro parere sui tanti provvedimenti che ancora devono vedere la luce. Alcuni dei quali molto importanti per il completamento della riforma come quelli (a titolo d'esempio):

  • sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (a distanza di oltre un anno tutto tace);
  • sui nuovi livelli di progettazione;
  • sulle commissioni giudicatrici;
  • sulle modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture effettua l’attività di propria competenza per il quale l’ANAC ha predisposto le linee guida ma non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari né, ovviamente, del decreto del Ministero).

Il decreto BIM

E' pronto, invece, il decreto sul BIM previsto dall’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti, che ha ricevuto la firma del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio l'1 dicembre 2017 e di cui siamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta. Il decreto prevede una progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (sempre che, come spesso accade, non vengano previste in progress nuove proroghe). In particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso BIM secondo la seguente tempistica:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Trasparenza, condivisione, rintraccabilità

Elemento cardine della procedura BIM è la redazione del capitolato informativo in capo alla stazione appaltante e soprattutto la definizione di un ambiente di condivisione dei dati, dove tutti i dati sono prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché tutelati da dispositivi di protezione della sicurezza dei dati. Tutti dati informatizzati caratterizzati da trasparenza, tracciabilità dei vari attori, transazioni amministrative e di cantiere in termini informativi. Il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:

  • i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
  • tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.

La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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