04/01/2018
A meno di sorprese (a cui purtroppo siamo abituati) e con la speranza degli operatori che la riforma infinita degli appalti pubblici possa concludersi entro aprile 2018 (cioè quando il codice dei contratti spegnerà due candeline, cosa assai improbabile), il BIM (Building Information Modeling) diventerà obbligatorio a decorrere dall'1 gennaio 2019.
Ricordiamo, che dei 67 provvedimenti attuativi che Ministeri e ANAC avrebbero dovuto predisporre (vedi tabella) per completare quella che sarà la riforma degli appalti pubblici:
Tra le altre cose, con lo scioglimento delle Camere e il voto previsto per il 4 marzo 2018, le Commissioni parlamentari non potranno esprimere il loro parere sui tanti provvedimenti che ancora devono vedere la luce. Alcuni dei quali molto importanti per il completamento della riforma come quelli (a titolo d'esempio):
E' pronto, invece, il decreto sul BIM previsto dall’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti, che ha ricevuto la firma del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio l'1 dicembre 2017 e di cui siamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta. Il decreto prevede una progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (sempre che, come spesso accade, non vengano previste in progress nuove proroghe). In particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso BIM secondo la seguente tempistica:
Elemento cardine della procedura BIM è la redazione del capitolato informativo in capo alla stazione appaltante e soprattutto la definizione di un ambiente di condivisione dei dati, dove tutti i dati sono prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché tutelati da dispositivi di protezione della sicurezza dei dati. Tutti dati informatizzati caratterizzati da trasparenza, tracciabilità dei vari attori, transazioni amministrative e di cantiere in termini informativi. Il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:
Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.
La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it