L’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, con un nuovo
titolo, il disegno di legge recante “Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia”(DDL 1507/S,
Relatore il Sen. Giorgio Roilo - Gruppo parlamentare L`Ulivo).
Nel corso dell’esame, sia in Commissione Lavoro, sia in Aula, sono
state apportate numerose modifiche ed integrazioni al
provvedimento, con l’inserimento, altresì, nel testo di norme di
diretta applicazione.
In particolare, è stato modificato l’articolo che prevede la delega
al Governo per il riassetto della disciplina, con la riformulazione
dei criteri direttivi a cui l’Esecutivo dovrà uniformarsi
nell’adozione dei decreti legislativi di riordino.
Tra i criteri, come riformulati ed integrati, viene previsto, tra
l’altro:
- l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi e
subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- la semplificazione degli adempimenti “meramente formali” in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo
alle piccole, medie e micro imprese, con la previsione di forme di
unificazione documentale;
- il riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale;
- la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e
delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale,
con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del
rappresentate per la sicurezza territoriale e l’introduzione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito
produttivo;
- la rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli
organismi paritetici, quali strumenti di supporto alle imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche o organizzative atte a
garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, degli
accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base
volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi
che possano orientare i comportamenti dei datori di lavoro;
- la riformulazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e
penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni
alle disposizioni contenute nei decreti legislativi delegati. Al
riguardo viene previsto, tra l’altro, il riconoscimento ad
organizzazioni sindacali e ad associazioni dei familiari delle
vittime la possibilità di esercitare di diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa (ai sensi degli artt.91 92 del
Codice di procedura penale), con riferimento ai reati commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro che abbiano determinato una
malattia professionale. disposta, altresì, la destinazione degli
introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla
prevenzione a campagne d’informazione e alle attività dei
dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
- la revisione della normativa in materia di appalti con misure
volte a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra
appaltante ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di
prevenzione dei rischi, in particolare in relazione ai subappalti.
Prevista, altresì, la modifica del sistema di assegnazione degli
appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di assicurare che
l’assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Prevista, altresì,
la modifica della disciplina del Codice dei contratti pubblici
(DLgs 163/06), con la previsione che i costi relativi alla
sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara
e risultare congrui rispetto all`entita` e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto.
In corso d’esame sono stati, altresì, inseriti i seguenti,
ulteriori criteri:
- la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero
sulle competenze e conoscenza in materia di tutela e sicurezza del
lavoro, acquisite attraverso percorsi mirati;
- il rafforzamento e la garanzia delle tutele previste
dall’articolo 8 del Dlgs 277/91, relativo all’allontanamento
temporaneo dall’esposizione ad agenti chimici, fisici ed
organici;
- l’introduzione dello strumento dell` interpello (art.9, DLgs
124/04) relativamente a quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
I decreti legislativi di riordino saranno adottati, entro nove mesi
dall’entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri del
Lavoro, della Previdenza sociale, della Salute, delle
Infrastrutture e dello Sviluppo economico, di concerto con gli
altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Sugli stessi sarà acquisito, altresì, il parere delle Commissioni
parlamentari di merito ed entro dodici mesi dalla loro entrata in
vigore potranno essere adottate norme correttive ed
integrative.
Tra le numerose norme immediatamente precettive inserite nel
testo, sono previste disposizioni di modifica al DLgs 626/94,
relative al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al
documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza.
Viene disposto, al riguardo, che il
datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze, allegato al contratto
d’appalto o d’opera. La norma non si estende ai rischi specifici
propri dell`attivita` delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Si prevede, altresì, l’
obbligo del datore di lavoro di
consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione,
copia del
documento previsto all’art.4 del DLgs 626/94, elaborato dal
datore medesimo e contenente la valutazione dei rischi per la
sicurezza e salute sul lavoro, l’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione e il programma delle misure per garantire
il miglioramento dei livelli di sicurezza e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, nonché del registro degli infortuni sul
lavoro.
Con altra norma viene disposto che, ferme restando le disposizioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dalla
disciplina vigente degli appalti pubblici di cui agli art. 1559,
1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente
indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentate dei lavoratori per
la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Viene, inoltre, disposto che
gli organismi paritetici previsti
dal DLgs 626/94 possono effettuare nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza
sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti
norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di
lavoro.
Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la competente autorità
di coordinamento delle attività di vigilanza.
Gli organismi paritetici possono, altresì, chiedere alla competente
autorità di coordinamento di disporre l’effettuazione di controlli
in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche
situazioni.
Sono previste
norme per il coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, affidato ai comitati regionali previsti dall’art. 27
del DLgs n. 626/94 e dal DPCM 5 dicembre 1997.
In particolare, il coordinamento da attuarsi tramite apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è volto ad
individuare, nell’ambito della normativa già prevista in materia, i
settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani
di attività ed i progetti operativi da attuare a livello
territoriale, nonché l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di
inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
Fino all’emanazione del decreto suddetto, il coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o
da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle
amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell’ambito
territoriale di competenza.
La norma dispone, inoltre, che entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, il Ministero della salute, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province
autonome, l’Istituto nazionale per l’assicurazione sugli infortuni
sul lavoro, l’Istituto di previdenza per il settore marittimo,
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
le altre amministrazioni aventi competenze nella materia,
predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei
rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di
banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie
risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette. Viene
previsto, altresì, il Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale e il Ministero della pubblica Istruzione avviano a
decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, nell’ambito delle
dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi
Operativi Nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità
del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, progetti
sperimentali in ambito scolastico e di formazione professionale
volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Altre norme previste dal testo concernono
modifiche all’articolo
86 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici).
In particolare, viene previsto che nella predisposizione delle gare
di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi
e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che
il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. A
tal fine il costo del lavoro è determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta.
Con altra norma viene introdotto un
articolo aggiuntivo al D.Lgs
231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche con cui si prevede che, in caso di omicidio colposo
o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro si applica una sanzione in misura non inferiore a mille
quote.
Nel caso di condanna per uno dei delitti suddetti si applicheranno
le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del DLgs
231 relative, tra l’altro, all’interdizione dall’esercizio
dell’attività, al divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere un pubblico servizio,
all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
e l’eventuale revoca di quelli già concessi.
E` stato, inoltre, disposto che,
nell’ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dall’1
settembre, che il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice debba essere munito ed esporre apposita tessera di
riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’obbligo sussiste
anche per i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali dovranno provvedervi per
proprio conto.
In caso di datori di lavoro con meno di dieci dipendenti l’obbligo
può essere assolto mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
competente, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori.
Ai fini del computo delle unità lavorative viene precisato che si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli autonomi.
In caso di violazione delle norme, vengono previste sanzioni
amministrative in capo al datore di lavoro da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore. Il lavoratore che non provveda ad esporre la
tessera viene punito con sanzione amministrativa da 50 a 300
euro.
Nei confronti delle sanzioni non è ammessa la procedura di diffida
di cui all’art.13 del Dlgs 124/04.
Una ulteriore previsione del disegno di legge
estende a tutti i
settori produttivi le disposizioni introdotte dall’articolo 36-bis
del decreto-legge 223/06, convertito dalla legge 248/06,
in
materia di contrasto al lavoro irregolare e promozione della
sicurezza nel settore edile.
Nello specifico si prevede che il personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche, secondo le rispettive competenze, può
adottare provvedimenti di sospensione di un’attività
imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al DLgs
66/2003, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle
competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di
queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un
eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Sono condizioni per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria; l’accertamento
del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; il pagamento di
una sanzione amministrativa aggiuntiva, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative
vigenti, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente comminate.
La sanzione amministrativa aggiuntiva si applicherà anche al
settore edile, con l’integrazione delle sanzioni già previste
dall’articolo 36-bis del decreto-legge 223/06.
Sempre in tema di contrasto al lavoro irregolare è stato, inoltre,
previsto che i poteri e gli obblighi assegnati in quest’ambito al
personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale sono estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle
Aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili, al personale ispettivo delle
Aziende sanitarie medesime, limitatamente all’accertamento di
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
Con altra previsione viene disposto che,
in caso di esercizio
dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione
personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne da
immediata notizia
all`INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e
dell’azione di regresso.
Viene, inoltre, disposta la
concessione ai datori di lavoro di
un credito d’imposta, entro un limite di spesa pari a venti
milioni di euro annui, nella misura massima del 50% delle spese
sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi di
formazione e percorsi certificati di carattere formativo in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, con
decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale sono
stabiliti i criteri e le modalità della certificazione della
formazione.
Con decreti annuali del Ministro dell’Economia di concerto con il
Ministro del Lavoro vengono ripartite le risorse tra i
beneficiari.
Viene precisato che il credito d’imposta può essere fruito nei
limiti derivanti dall’applicazione della normativa di cui al
regolamento CE 1998/06.
Fonte:
ANCE
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