Il Codice dei contratti di cui al
Decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 era
costituito da 220 articoli ed entrò immediatamente
in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale.
Fu, sin da subito, comprensibile come il nuovo codice dei
contratti non sarebbe stata la panacea di tutti i mali che
affliggevano i lavori pubblici non ultimo la corruzione ma nessuno
poteva aspettarsi che a distanza di quasi due anni, pur con
leggi di modifica che ne hanno cambiato in gran parte i
connotati avremmo avuto un Codice che si dimena tra
provvedimenti non approvati, pareri del Consiglio di Stato, della
Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari,
linee guida ed altri provvedimenti dell’ANAC.
Ma, andiamo con
ordine.
Il testo del decreto legislativo n, 50/2016, probabilmente, fu
predisposto velocemente e senza i controlli necessari tanto che nel
mese di luglio del 2016 fu pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n.
164 del 15 luglio 2016, un avviso di rettifica di ben 8
pagine in cui erano inserite circa 170
correzioni (su un testo composto da 220 articoli) che
modificano circa 100 articoli pari al 44%
dell'articolato (leggi articolo).
Successivamente, alcune modifiche furono inserite:
Ad un anno esatto dell’entrata in vigore arriva il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d.
"decreto correttivo") composto da 131 articoli in
cui sono riportate circa 400 modifiche a circa
130 articoli del Codice (leggi articolo).
Successivamente, altre modifiche furono inserite:
- dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
recante “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo” convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
- dalla legge 27 dicembre 2017. n. 205 recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di
bilancio 2018”).
Di certo, in fatto di correzioni, questo nuovo
Codice batte ogni record con circa 600
correzioni e modifiche sulla maggior parte dei 220
articoli che lo compongono.
In aggiunta al testo base c’è, anche da segnalare che, in atto,
agli articoli del Codice dobbiamo aggiungere i 114 articoli
del Regolamento n. 207/2010 ancora in vigore (vedi parte residuale Regolamento
n.207/2010) e precisamente:
- gli articoli dal 14 al 43 che saranno abrogati
successivamente all’emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei Trasporti previsto all’articolo 23, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016 e che definirà i contenuti della
progettazione dei tre nuovi livelli progettuali;
- gli articoli dal 60 al 96 che saranno abrogati
successivamente all’emanazione delle linee guida dell’ANAC previste
all’articolo 83, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e che
disciplineranno il sistema di qualificazione, i casi e le modalità
di avvalimento ed altro;
- gli articoli dal 178 al 210 che saranno
abrogati successivamente all’emanazione del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previsto all’articolo 111,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che definirà le linee guida che
individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali
il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico,
contabile ed amministrativo dei lavori
- gli articoli dal 215 al 238 che saranno
abrogato successivamente all’emanazione del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previsto all’articolo 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e che disciplinerà le modalità
tecniche e di svolgimento del collaudo.
Agli articoli del Codice dei contratti dobbiamo, anche,
aggiungere i residuali 14 articoli (1-6, 8, 16-19,
27, 35-36) del Capitolato generale d’appalto di cui al
Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n,
145 (vedi parte residuale DM n.
145/2000) parzialmente abrogato dal Regolamento n.
207/2010.
Ma vediamo di tirar fuori altri numeri del pasticcio.
Dopo 28 pareri del Consiglio di
Stato che iniziano con il parere n. 855 dell’1 aprile
2016 e terminano, in atto, con il parere n. 26998 del 22 dicembre
2017 (vedere per credere),
10 provvedimenti a carico dei Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e 7 provvedimenti
dell’ANAC (oltre a 4 provvedimenti non
previsti specificatamente nell’articolato) ci ritroviamo, a
distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore del Codice dei
contratti, con 36 provvedimenti ancora da approvare da
parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con 13 provvedimenti ancora da approvare da
parte dell’ANAC (vedi tabella allegata).
Restano irrisolti, tra gli altri, e non crediamo possano essere
risolti sino all’insediamento del nuovo Parlamento, i problemi
relativi:
- alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice;
ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del
citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i
requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle
stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di
qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un
anno tutto tace;
- ai nuovi livelli di progettazione di cui
all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della
progettazione;
- alle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 77 del Codice con la precisazione che tali commissioni
hanno il compito della valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; i componenti delle commissioni avrebbero dovuto essere
scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC
così come previsto all’articolo 78 del Codice;
- alle linee guida che individuano le modalità e, se del
caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei
lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di
forniture effettua l’attività di propria competenza, in
maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità;
tali linee guida predisposte dall’ANAC e previo parere favorevole
delle commissioni parlamentari competenti e sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici avrebbero dovuto essere
adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
codice (entro il 18 luglio 2016) e con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha predisposto le linee guida ma
non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari
né, ovviamente, del decreto del Ministero;
- alla razionalizzazione delle attività di progettazione
e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi
e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM); con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016 (anche in questo caso il ritardo accumulato
è di oltre un anno) avrebbero dovuto essere definiti le modalità e
i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei
suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici con la precisazione che
l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione
dei requisiti premianti di cui all’articolo 38 del codice.
Ci chiediamo, e vi chiediamo, se questo è il modo di legiferare
ed il perché di un simile pasticcio che rende difficile il lavoro
delle amministrazioni, dei professionisti e delle imprese e
crediamo di non sbagliare se affermiamo che, come per un buon film
giallo, il nuovo Codice dei contratti ci riserverà, dopo le
elezioni del 4 marzo, nuove sorprese.
A cura di Paolo Oreto
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