Lo scorso 27 giugno le competenti commissioni di Camera (VIII
Commissione – Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici) e Senato (XIII
Commissione – Territorio, Ambiente, beni ambientali) hanno espresso
il proprio parere al Governo sullo Schema di decreto legislativo
concernente ulteriore modifiche al D.lgs. n. 152/2006, recante
norme in materia ambientale.
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose
condizioni ed osservazioni ed in particolare, per quanto riguarda
gli aspetti di maggior interesse dello Schema, sono stati
evidenziati sia nel parere reso dalla Camera sia in quello del
Senato i temi relativi al deposito temporaneo di rifiuti, alla
disciplina delle terre e rocce da scavo e al trasporto di propri
rifiuti.
Sul
deposito temporaneo, entrambe le Commissioni hanno
rilevato l’opportunità che lo stesso venga definito quale:
“deposito dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo
in cui gli stessi sono prodotti” ma nel parere della Commissione
del Senato viene, anche, precisato che “il deposito temporaneo non
può avere una durata superiore ad un anno; se le quantità annuali
di rifiuti in deposito sono superiori a 10 mc di rifiuti pericolosi
o a 20 mc di rifiuti non pericolosi o complessivamente a 20 mc di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, il deposito temporaneo non può
avere una durata superiore a tre mesi, salvo che nelle piccole
isole nelle quali resta fermo il termine di un anno,
indipendentemente dalle quantità annuali prodotte” .
Per quanto concerne le
terre e rocce da scavo, in entrambi i
pareri è stata evidenziata la necessità di prevedere forme distinte
di disciplina a seconda che le stesse siano prodotte nel corso
della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di
impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale
integrata ovvero di opere minori sottoposti alla procedura di
“licenza edilizia” o dichiarazione di inizio attività.
La Commissione del Senato, in particolare, ha rilevato la necessità
di prevedere che “le terre e rocce da scavo prodotte nel corso
della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di
impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale
integrata e destinate ad essere utilizzate per reinterri,
riempimenti, rilevati e rimodellazioni ambientali, soddisfano i
criteri, i requisiti e le condizioni relativi ai sottoprodotti se
ricorrono tutti i seguenti presupposti: le terre e rocce da scavo
devono provenire da siti non contaminati; le caratteristiche
chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro
impiego nel sito prescelto non determina rischi per la qualità
delle matrici ambientali interessate e per la salute, ed in
particolare avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque
superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat
e delle aree naturali protette; la certezza dell’integrale utilizzo
delle terre e rocce da scavo deve essere dimostrata tramite la
predisposizione di apposito progetto, dal quale devono risultare il
sito, le condizioni e le modalità di detto utilizzo, compresi i
tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere
superiori ad un anno; il progetto e le condizioni di utilizzo delle
terre e rocce da scavo sono valutati ed approvati dall`autorita`
titolare del procedimento di valutazione di impatto ambientale o di
autorizzazione ambientale integrata del progetto dell’opera o
dell`attività principale dalla quale le terre e rocce da scavo sono
prodotte”.
Dopo i pareri da parte delle Commissioni parlamentari, il Governo,
tenuto conto delle osservazioni emerse, trasmetterà nuovamente lo
Schema alle Camere, per un secondo, ulteriore parere prima della
sua adozione definitiva, come previsto dalla legge di delega n.
308/04.
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