Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Graziano Delrio ha trasmesso il 9 gennaio scorso
alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, lo schema
di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle
linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei
contratti relativi a servizi o forniture sul quale le
Commissioni stesse devono esprimere il proprio parere, così come
disposto all’articolo 111, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d.
Codice dei contratti).
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre allo
schema di
decreto, ha predisposto la documentazione contenente
- la relazione illustrativa;
- la relazione tecnica;
- l’Analisi tecnico-normativa (A,T.N.);
- l’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).
Ricordiamo che:
- in data 29 aprile 2016 l’ANAC ha posto in consultazione le
linee guida Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni
di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dei Lavori e
le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore
dell’esecuzione (leggi notizia);
- entro la data di scadenza della consultazione fissata per il 16
maggio 2016 sono arrivate all’ANAC oltre 50 contributi da pubbliche
amministrazioni e società pubbliche, dipendenti di pubbliche
amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria ed
ordini, operatori economici ed altri (leggi notizia);
- successivamente alle osservazioni, il 21 giugno 2016, l’ANAC ha
preparato un testo definitivo che ha inviato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (leggi notizia);
- il Ministero, in funzione delle linee guida predisposte
dall’ANAC, ha predisposto un decreto di due articoli con allegate
le linee guida che ha inviato al Consiglio superiore dei
Lavori pubblici ed al Consiglio di Stato per il parere;
- il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il
proprio parere con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n.
6907 del 22 luglio 2016
- il Consiglio di Stato ha espresso il proprio
parere n. 2282 del 3 novembre
2016. Si tratta di un parere favorevole
con condizioni ed osservazioni di entità tale che
tali da inficiare l’impostazione stessa del decreto. Una
delle più dure prese di posizione del Consiglio di
Stato tra i tanti pareri espressi sul nuovo Codice
dei Contratti e sui suoi provvedimenti attuativi. I
giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, rilevato come lo schema di
decreto sia composto da due articoli di cui il primo
“approva” le linee guida che vengono riportate in due “allegati” al
decreto, e il secondo dispone le abrogazioni. In tal modo, sul
piano formale, si ha un ibrido in cui il decreto
ministeriale, ancorché nella sua stringatezza, ha la forma
esteriore tipica di un regolamento, diviso in articoli, mentre le
linee guida allegate hanno una struttura discorsiva ed
aggiungono, anche, che, affermata la natura giuridica regolamentare
delle linee guida ministeriali, la veste formale esteriore
deve essere congruente con tale natura, e che
debba perciò esservi una fusione formale e sostanziale tra
decreto ministeriale e linee guida (leggi notizia);
- il 5 dicembre 2017, a distanza di oltre un anno dal parere
del Consiglio di Stato, il MIT ha inviato alla Conferenza unificata
il testo per il previsto parere;
- il 6 dicembre 2017 la Conferenza unificata ha espresso il
proprio parere, positivo con osservazioni.
Dopo il passaggio obbligato alle commissioni parlamentari
competenti, sarà necessario, a nostro avviso, un nuovo parere
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di
Stato, che si erano espressi su un documento totalmente
differente (quello originario era composto da 2 articoli e
2 allegati) e prima dell’entrata in vigore del “decreto correttivo”
di cui al d.lgs. n. 56/2017.
Il testo del nuovo decreto è, adesso composto da 33
articoli suddivisi nei seguenti 3 titoli:
- Titolo I - Il direttore dei lavori (artt.
1-17)
- Titolo II - Il direttore dell’esecuzione
dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 18-33)
- Titolo III - Diposizioni finali (artt.
30-33).
Il titolo I dedicato al direttore dei lavori è,
a sua volta suddiviso nei seguenti Capi:
- Capo I - Profili generali (artt. 1-5)
- Capo II - Funzioni e compiti nella fase
preliminare (artt. 6-7)
- Capo III - Funzioni e compiti in fase di
esecuzione (artt. 8-14)
- Capo IV - Controllo amministrativo contabile
(artt. 15-17)
Abbiamo confrontato i Capi dal I° al IV° del Titolo I del
decreto predisposto dal MIT con le linee guida predisposte
dall’ANAC e, possiamo affermare quanto segue:
- Il Capo I, a parte il nuovo art. 1 sulle
definizioni, ripropone i paragrafi dal 2 al 5 delle linee guida con
piccole modifiche tra le quali quelle introdotte all’articolo 3 in
cui è precisato che “1.Il direttore dei lavori riceve dal RUP
le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei
lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione
all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore
dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali
attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.
Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al
direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo
l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in
ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento”;
- l’articolo 6 del Capo II, ripropone quasi
integralmente il paragrafo 6.1 delle linee guida, mentre l’articolo
7 sempre del Capo II contiene tante novità per il semplice fatto
che dal comma 4 al comma 14 riproducono in parte gli articoli 153,
154, 155, 156 e 157, il comma del previgente dpr n. 207/2010 che,
in verità, erano stati già abrogati, erroneamente, dall’articolo
217, lettera u) del d.lgs. n. 50/2016 (leggi
notizia);
- il Capo III, contiene, con piccoli
aggiustamenti i paragrafi 7 ed 8 delle linee guida.
Da notare come il Ministero ha inserito nei tre capitoli del
Titolo I ha inserito la gran parte di norme relative ai vari casi
di consegna dei lavori, alle sospensioni ed alla ripresa dei
lavori, ai ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o
colpa della stazione appaltante; tutte norme contenute nella Parte
II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010 che erano state,
inopinatamente, abrogate dall’articolo 217, lettera u) del d.lgs.
n. 50/2016. Aggiungiamo, poi, che le norme sulle varianti sono
contenute nell'articolo 10 del provvedimento e che al comma 8 dello
stesso è precisato che: " Il direttore dei lavori può disporre
modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP". Ritorneranno
quelle che ho sempre definito, quando era in vigore il previgente
d.lgs. n. 163/2006, "varianti non varianti".
Ricordiamo, poi, che già nel lontano mese di maggio 2016
(leggi
notizia) avevamo affermato che tra le norme
che restavano in vigore dopo il 18 aprile 2016 non figuravano gli
articoli dal 147 al 167 contenuti nella Parte II, Titolo VIII, Capi
I, II e III del Regolamento n. 207/2010 e che, ancora
oggi, con la “dimenticanza” di un periodo
transitorio (leggi notizia) relativamente alle
norme sulla direzione dei lavori contenute nel previgente
Regolamento n. 207/2010 esiste un
vuoto normativo creatosi con
l’abrogazione “tout court” e senza alcun
periodo transitorio degli articoli (dal 147 al 177) relativi alla
Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010;
in pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le
norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento
relativamente, tra l’altro, alla consegna dei lavori, alla
sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, ala
determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione
appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai
danni cagionati per fora maggiore, all’accettazione qualità ed
impiego dei materiali che durerà sin quando non sarà pubblicato il
decreto del MIT relativo all’articolo 111,
comma 1 relativo alle modalità con cui il
direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione di lavori.
Riportiamo, per ultimo che l’articolo 7 relativo alla “Consegna
dei lavori” e l’articolo 10 relativo alle “Modifiche, variazioni e
varianti contrattuali” sono la grande novità rispetto alle
originarie linee guida predisposte dall'ANAC.
In allegato lo schema di decreto e la
documentazione che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato alle
Camere.
A cura di
Arch. Paolo Oreto
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