Mentre le Commissioni parlamentari della Camera dei
Deputati (VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)
e del Senato (8a – Lavori pubblici,
Comunicazioni) si riuniranno separatamente e non congiuntamente
entrambe mercoledì 24 gennaio per esprimere il proprio parere su
due provvedimenti previsti dal Codice dei contratti e
precisamente:
- lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di
approvazione delle linee guida concernenti le modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o
forniture:
- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante regolamento concernente modalità di svolgimento,
tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito
pubblico,
non possiamo fare a meno di notare come il tappo sui
provvedimenti attuativi già previsposti si genera a valle dei
parere di Consiglio di Stato; osserviamo, infatti, per esempio,
che:
- per quanto concerne il decreto del Ministero delle
infrastrutture relativo sulla Programmazione triennale dei
lavori pubblici e sul programma biennale per servizi e forniture ex
art. 21, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, dopo il parere del Consiglio di stato n. 1806 del
27/7/2017 (leggi notizia) a distanza di
quasi 6 mesi dal parere stesso, non è stato predisposto il decreto
definitivo;
- per quanto concerne il decreto del Ministero dello sviluppo
economico sul Regolamento sulle polizze tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9, e 104, comma 9,
d.lgs. n. 50 del 2016, dopo il parere del Consiglio di stato n. 1665 del
12/7/2017, a distanza di oltre 6 mesi dal parere
stesso, non è stato predisposto il decreto definitivo;
- per quanto concerne le linee guida n. 5 dell’ANAC sui
Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, dopo il parere del Consiglio di stato n. 2163 del
19/10/2017 (leggi notizia) a distanza di
oltre 3 mesi dal parere stesso, non sono state predisposte le linee
guida definitive;
- per quanto concerne le linee guida n. 6 dell’ANAC sulla
Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del
Codice, dopo il parere del Consiglio di stato n. 2042 del
25/9/2017 (leggi notizia) a distanza di
quasi 4 mesi dal parere stesso, non sono state predisposte le linee
guida definitive;
- per quanto concerne le linee guida n. 7 dell’ANAC sulla
Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192
del d.lgs. 50/2016, dopo il parere del Consiglio di stato n. 1940 del
5/9/2017 (leggi notizia) a distanza di
quasi 5 mesi dal parere stesso, non sono state predisposte le linee
guida definitive;
- per quanto concerne le linee guida dell’ANAC sui Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
aggiudicatrici, dopo il parere del Consiglio di stato n. 2163 del
19/10/2017 (leggi
notizia) a distanza di oltre 3 mesi dal parere stesso,
non sono state predisposte le linee guida definitive.
I sei esempi sopra evidenziati servono per far capire che i
ritardi non sono legati all’ANAC o ad un ministero in particolare
ma hanno qualcosa che non è legato agli stessi e che potrebbe
essere riferibile alle difficoltà riscontrate nell’aggiornare i
provvedimenti ai pareri del Consiglio di Stato che, in quasi tutti
i casi, pur essendo positivi evidenziano osservazioni e condizioni
tali da dover predisporre nuovamente i provvedimenti stessi.
Non si comprenderebbero, altrimenti i ritardi da tre mesi in su
in provvedimenti che, in certi casi, sono di poche pagine.
Tutto ciò, ovviamente, per i provvedimenti già avviati e per i
quali si spera che si possa giungere a risultati concreti nel più
breve tempo possibile anche se, come nel caso del dm sul
regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o
forniture tale speranza resterà vana in quanto alla scorsa riunione
dell’VIII Commissione Ambiente della Camera è stato fatto presente
che la Commissione non potrà esprimersi se non dopo un ulteriore
parere del Consiglio di Stato. Ma che ne sarà per i
provvedimenti per i quali occorre, ancora oggi a distanza di quasi
due anni, dare l’avvio?
È questa la soft law sbandierata come l’uovo di
colombo? Forse, se non sarà trovata un’altra soluzione alla stasi
in atto sui provvedimenti attuativi, ci accorgeremo ad aprile del
2020, a distanza di 4 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.
50/2016, che il tempo di 4 anni trascorso (dall’entrata in vigore
del d.lgs. n. 163/2006) per avere il Regolamento 207/2010
(hard law) diventerà di gran lunga inferiore al
tempo che trascorrerà per portare a regime questo Codice dei
contratti.
Con buona pace di tutti coloro che hanno sbandierato la
soft law come la panacea di ogni male e che oggi si
ritrovano non più con un unico Regolamento attuativo ma con
un innumerevole numero di provvedimenti per ognuno dei
quali occorre procedere a tutti i passaggi (Consiglio di
Stato, Conferenza unificata, Commissioni parlamentari)
previsti; con i passaggi che si moltiplicano per
il numero dei provvedimenti previsti.
A cura di arch. Paolo Oreto
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