Promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia
per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e
ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la
sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio
naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità
in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il
territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività
turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del
turismo in Italia.
Sono questi gli obiettivi della Legge 11 gennaio 2018, n.
2 recante "Disposizioni per lo sviluppo della
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di
percorribilità ciclistica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 31 gennaio 2018.
La legge, in vigore da 15 febbraio 2018, è costituita da 11
articoli:
- Art. 1- Oggetto e finalità
- Art. 2 -Definizioni
- Art. 3 - Piano generale della mobilità
ciclistica
- Art. 4 - Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia»
- Art. 5 - Piani regionali della mobilità
ciclistica
- Art. 6 - Biciplan
- Art. 7 - Disposizioni particolari per le città
metropolitane e per le province
- Art. 8 - Disposizioni particolari per i
comuni
- Art. 9 - Modifica all'articolo 1 del codice
della strada, in materia di principi generali
- Art. 10 - Disposizioni finanziarie
- Art. 11 - Relazione annuale sulla mobilità
ciclistica
Piano generale della mobilità ciclistica
La legge prevede la pubblicazione entro il 16 agosto 2018 di un
decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, che approvi il Piano generale della mobilità
ciclistica che costituirà parte integrante del
Piano generale dei trasporti e della
logistica.
Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con
riferimento a due specifici settori di intervento:
- lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e
metropolitano;
- lo sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a
livello regionale, nazionale ed europeo.
Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un
periodo di tre anni e reca:
- la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di
riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità
ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di
intervento, avendo riguardo alla domanda complessiva di
mobilità;
- l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che
costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e gli
indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di
competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete
stessa;
- l'indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione,
degli interventi da realizzare per il conseguimento degli
obiettivi;
- l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le
connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» con le altre
modalità di trasporto;
- la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del
periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e
private da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti
nel medesimo Piano generale, nonché di quelli indicati nei piani
della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città
metropolitane e delle province;
- gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento
dell'azione amministrativa delle regioni, delle città
metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità
ciclistica e le relative infrastrutture, nonché a promuovere la
partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e
gestione della rete cicloviaria;
- l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di
natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere
adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano
generale;
- la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo
della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare
riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale
tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto
pubblico locale.
Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»
La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce
la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema
della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle
ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e
pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non
motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale
costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
La Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» è individuata
nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica sulla base
dei seguenti criteri:
- sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base
a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da
nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che
interessano tutto il territorio nazionale;
- integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a
supporto delle altre modalità di trasporto e con le altre reti
ciclabili presenti nel territorio;
- collegamento con le aree naturali protette e con le zone a
elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico,
paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
- integrazione con altre reti di percorrenza turistica di
interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete
dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai
percorsi fluviali, lacustri e costieri;
- sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o
greenway;
- utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;
- recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di
strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi;
viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse
e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità
forestale e viabilità militare radiata; strade di servizio; altre
opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica,
acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti
dismessi e altri manufatti stradali;
- collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di
ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali città di
interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi
centri storici;
- continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane,
anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a
traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di
moderazione del traffico;
- l) attribuzione agli itinerari promiscui che compongono la Rete
ciclabile stessa della qualifica di itinerario ciclopedonale
prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove
ricorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento
in ogni caso a pubblico passaggio.
Piani regionali della mobilità ciclistica
Per il conseguimento delle finalità, le regioni, nell'ambito
delle proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario e
dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con
cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti
e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità
ciclistica, il piano regionale della mobilità ciclistica. Il piano
regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da
adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività
turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire
le altre finalità della presente legge.
Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero
sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani
urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e
progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane,
assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale
della mobilità ciclistica definisce:
- la rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con
la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed è caratterizzata
dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali
regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;
- la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel
territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica
della suddetta Rete «Bicitalia»;
- nell'ambito della rete ciclabile regionale, gli itinerari nelle
zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di
sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi
d'acqua nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre
zone di interesse naturalistico comprese nel territorio
regionale;
- il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi
di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di
livello provinciale, regionale e nazionale;
- il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e
i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi
extraurbani;
- gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti
ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle
biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e
dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso
della bicicletta nelle aree urbane;
- la procedura di recepimento degli indirizzi di cui al punto
precedente negli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di
costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con
particolare riferimento a quelli scolastici;
- l'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione,
educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in
bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di
trasporto pubblico.
Biciplan
I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città
metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro
finanziario e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani
della mobilità ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di
settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS),
finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni
necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come
mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le
attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei
ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di
tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi
enti.
I biciplan definiscono:
- la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie
del territorio comunale destinata all'attraversamento e al
collegamento tra le parti della città lungo le principali
direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e
sicure, nonché gli obiettivi programmatici concernenti la
realizzazione di tali infrastrutture;
- la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei
quartieri e dei centri abitati;
- la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le
aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste
fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui ai
punti precedenti;
- gli interventi volti alla realizzazione della degli itinerari
ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale e
della rete delle vie verdi ciclabili, in coerenza con le previsioni
dei piani di settore sovraordinati;
- il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere
precedenti e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le
strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a
traffico limitato;
- gli interventi che possono essere realizzati sui principali
nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della
rete stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti
di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o
autostradali;
- gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della
città metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente
all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza
della mobilità ciclistica e alla ripartizione modale;
- eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
- gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della
mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano,
regionale e nazionale;
- le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei
ciclisti;
- le azioni finalizzate a contrastare il furto delle
biciclette;
- eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla
sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici
scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonché in
prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a
diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette
(bike-sharing);
- le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che
possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
- eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilità
sostenibile;
- il programma finanziario triennale di attuazione degli
interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro
finanziario e dei suoi eventuali aggiornamenti.
A cura di Redazione
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