02/02/2018
Con la pubblicazione del DPR n. 31/2017 (Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2017) dal 6 aprile 2017 sono in vigore le nuove disposizioni per l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Come previsto, infatti, dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), i proprietari, possessori o detentori di immobili ed aree di interesse paesaggistico hanno l’obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica per:
Per chiarire al meglio alcuni concetti inerenti l'autorizzazione paesaggistica post DPR n. 31/2017 il Consiglio di Stato ha pubblicato un interessante lavoro del Presidente di Sezione dott. Pietro Falcone, che riportiamo di seguito senza i riferimenti giurisprudenziali che trovate nel lavoro completo in allegato.
Per valutare un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettivo impatto sul paesaggio. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento.
Pertanto, l'autorizzazione prescinde dal titolo edilizio richiesto (Attività edilizia libera, S.C.I.A., D.I.A., permesso di costruire.
Infatti, il parametro normativo di riferimento per la valutazione paesaggistica non va ricercato nella disciplina edilizia, ma nella specifica disciplina del vincolo paesistico, contenuta nel provvedimento impositivo o nella normativa di piano paesistico.
In mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, è doverosa l'adozione dell'ordinanza di demolizione, che costituisce l’unica misura sanzionatoria, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001.
Si discute se la visibilità dell’intervento sia il presupposto necessario, ai fini dell’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica.
Un primo orientamento sostiene che la funzione essenziale della tutela paesaggistica è relativa all'aspetto visibile del territorio.
Al contrario, l’altra tesi considera la tutela del paesaggio non nel significato meramente estetico - visuale di “bellezza naturale”, ma, con un concetto di tutela identitaria del territorio, come complesso dei valori inerenti al territorio naturale.
Su questa seconda tesi, si fonda la necessità dell’autorizzazione anche per le opere interrate. Tra l’altro, è richiesta l’autorizzazione per le seguenti opere interrate:
La necessità dell’autorizzazione per alcune opere interrate va ora rivista alla luce del recente D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
L’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 esclude l'autorizzazione
per:
A.15. … la realizzazione e manutenzione di interventi nel
sottosuolo che non comportino la modifica permanente della
morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti
vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in
soprasuolo … serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel
sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati
per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico
interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti
emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; …
Inoltre, nell’Allegato B, contenente gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, la voce B.16. individua la “realizzazione di autorimesse fuori-terra o parzialmente interrate con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc …”.
Ne deriva che le autorimesse del tutto interrate debbano ritenersi escluse dall’autorizzazione paesaggistica.
Più in generale, il citato D.P.R. n. 31/2017, prevede all’art. 2 che “Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4.”
L'esonero dall'obbligo di autorizzazione per gli interventi di cui all'allegato "A" si applica in tutto il territorio nazionale a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (6 aprile 2017), fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale.
Il suddetto Allegato «A» ricomprende 31 voci di interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, perché ritenuti interventi minori privi di rilevanza paesaggistica.
Per tali interventi, quindi, non si pone un problema di visibilità o meno, proprio perché ritenuti privi di rilevanza paesaggistica.
Infatti, tra gli interventi esclusi, alcuni interessano l’aspetto esteriore degli edifici, quali, tra l’altro:
Lo stesso Allegato «A» esclude l’autorizzazione per alcuni interventi, purché non visibili dallo spazio pubblico:
Ai sensi dell’art. 4 (Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi), altri interventi ivi indicati sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, qualora: - nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico; - o siano stati stipulati accordi di collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali.
L’art. 149 Codice esclude l'autorizzazione paesaggistica:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Ove,
invece, vi sia alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi
interventi necessitano della previa acquisizione
dell'autorizzazione;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere
civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Invece, è
necessaria l'autorizzazione per il cambio della destinazione d’uso
agricola o per il cambio di coltivazione del terreno che incida in
maniera permanente sul paesaggio, alterando l’esistente
vegetazione;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera
g) Codice, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia. Mentre si richiede la preventiva autorizzazione per:
L’Allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017 esclude dall'autorizzazione:
Si controverte se tali opere richiedano l’autorizzazione.
Una consolidata giurisprudenza ritiene necessaria l’autorizzazione paesaggistica, in quanto è comunque decisivo l'effetto di alterazione dello stato preesistente.
In particolare, necessita l'autorizzazione paesaggistica per:
Il tema delle opere precarie o facilmente amovibili va ora riesaminata alla luce del sopravvenuto D.P.R. n. 31 del 2017:
a) l’Allegato A esclude dall’autorizzazione le seguenti voci:
b) l’Allegato B sottopone a procedura semplificata:
Deve ritenersi che i suddetti interventi, ove abbiano natura temporanea, non necessitano dell’autorizzazione;
Quindi, ove trattasi di opere di carattere stagionale e a servizio della balneazione, le stesse opere non richiedano l'autorizzazione.
La nozione di volume utile è una qualificazione valevole sotto il profilo edilizio, ma non quello paesaggistico, che interessa i volumi di qualsiasi natura, in quanto rileva la percepibilità del volume come ingombro alla visuale.
Pertanto, l'autorizzazione paesaggistica è richiesta anche per i volumi tecnici, benché non rilevanti secondo le norme edilizie.
Infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, t.u. ed., gli interventi su immobili con vincolo paesistico sono considerati variazioni essenziali, anche quando incidono solo sui volumi .
Ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017 sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica:
Richiedono l’autorizzazione paesaggistica:
L’Allegato «A» del D.P.R. n. 31/2017 ora esclude dall’autorizzazione:
Ai sensi dell’art. 4 della l. 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, gli interventi ed opere relative necessitano dell'autorizzazione.
Le opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non la migliore fruibilità.
Il D.P.R. n. 31/2017 esclude dall’autorizzazione paesaggistica:
Ai sensi dell'art. 86, comma 3, d.lg. n. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.
In tal modo, la norma afferma la compatibilità di tali infrastrutture a qualsiasi destinazione urbanistica, mentre resta ferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione non è necessaria quando trattasi di una antenna di stazione radio di limitata consistenza o di una mera sostituzione di antenne, parabole e apparati tecnologici preesistenti con manufatti similari.
L’Allegato «A» del D.P.R. n. 31/2017 esclude l’autorizzazione per:
Per tali impianti, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica; in particolare per:
In via procedimentale, l'art. 12 d.lg. n. 387 del 2003 prevede che l'assenso per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonte rinnovabile sia rilasciato con un'autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni, ivi comprese quelle paesaggistiche, tramite il meccanismo della conferenza di servizi.
L’Allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017 ora esclude l'autorizzazione per:
Tali opere necessitano dell’autorizzazione paesaggistica; ivi comprese le opere da eseguirsi da parte del comune.
Per le opere statali, ai sensi dell’art. 147 Codice, l’autorizzazione è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi.
L’autorizzazione è necessaria, altresì, per le opere di difesa nazionale, anche se realizzate su aree interne a basi militari.