Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 154 di ieri 5 luglio è stato
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
giugno 2007 recante “
Decentramento delle funzioni catastali ai
comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”.
Il Decreto consta di 11 articoli e due tabelle in cui vengono
individuati le modalità, i requisiti e gli elementi utili per
l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma
diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con
l’Agenzia del territorio.
I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni
catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti
modalità:
- gestione diretta autonoma;
- gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme
associative;
- gestione diretta da parte della Comunita' Montana di
appartenenza;
- gestione affidata all'Agenzia del territorio.
L’
articolo 3 del decreto definisce le funzioni catastali
gestibili in forma diretta dai comuni e precisa che i comuni in
funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, assumono
la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o
attraverso la Comunità Montana di appartenenza, di una delle
seguenti opzioni di aggregazione di funzioni:
- a) opzione di primo livello:
1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e
servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati
informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione
delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste
di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la
toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
- b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui
alla lettera a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle
dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle
dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti
all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento
del Catasto fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di
aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle
dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.
- c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla
lettera a): 1. verifica formale, accettazione e registrazione
delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto
fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione delle
dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto
terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle
dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla
base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti
d'ufficio.
Con l’articolo 4 viene precisato che l’Agenzia del Territorio
provvederà ad individuare, nel rispetto delle norme vigenti, le
metodologie necessarie alla gestione unitaria e certificata della
banca dati catastale nazionale e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni.
Negli altri articoli vengono definiti:
- l’infrastruttura tecnologica a disposizione dei Comuni;
- i requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni
Catastali;
- i livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione
diretta, controlli e misure conseguenti;
- i sistemi di controllo della qualita' delle informazioni e dei
processi di aggiornamento degli atti;
- il supporto formativo all'assunzione delle funzioni;
- le modalità e termini di espressione e
comunicazione delle scelte comunali;
- le modalità e criteri per l'assegnazione di risorse e la loro
correlazione con le funzioni assunte.
Entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale e, quindi entro 90 giorni da ieri 5 giugno, i
Comuni devono provvedere ad inviare, all'Agenzia del territorio,
specifica deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante
la modalità con cui intendono esercitare, dall’ 1 novembre 2007, le
funzioni catastali assegnate.
.Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai
Comuni per spese di funzionamento sono provvisoriamente
quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come
specificato nella allegata
tabella A.
Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle
funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, viene individuato nella allegata
tabella
B, nella misura massima di 2.955 unità.
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