Nuovi aggiornamenti per le linee guida ANAC. Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 è
stata, infatti, pubblicata la Delibera ANAC 10 gennaio
2018, n. 4 recante "Aggiornamento al decreto
legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici»".
L'aggiornamento delle Linee guida n. 5, pubblicate in origine
con Determinazione ANAC
16 novembre 2016, n. 1190, si è reso necessario dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d.
Decreto Correttivo) che ha modificato gli articoli 77 e 78
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice
dei contratti o Codice Appalti).
Sulle nuove linee guida si era già espresso il Consiglio di
Stato (Parere 19 ottobre 2017, n.
2163) che, in linea con il precedente Parere 14
settembre 2016, n. 1919, aveva sollevato un nutrito numero di
questioni relativamente alla composizione dell’albo ed alle
modalità di nomina dei commissari “esterni” ed “interni, agli
adempimenti delle stazioni appaltanti ed alla funzionalità delle
commissioni giudicatrici, alla comprovata esperienza e
professionalità ed ai requisiti di moralità dei commissari
(leggi
news).
Nonostante la pubblicazione in Gazzetta, le nuove linee guida,
però, non saranno operative fino a quando l'ANAC, con una nuova
deliberazione, dichiarerà operativo l’Albo con ulteriori linee
guida che disciplineranno:
- le procedure informatiche per garantire la casualità della
scelta;
- le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di
professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di
riferimento dell’Albo;
- le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al
riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente
assegnati;
- le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità,
stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e
l’aggiornamento dell’Albo;
- i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del
ricorso all’Albo.
L’ANAC potrà emanare tali ulteriori linee guida soltanto dopo
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà, con
il decreto previsto all’articolo 77, comma 10 del Codice dei
contratti, le tariffe di iscrizione all’albo ed il compenso
per i commissari.
Nelle citate ulteriori linee guida sarà fissata la data dalla
quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo
propedeutica alla deliberazione dell’ANAC di operatività dell’Albo.
Ma, ai sensi dell’articolo 78 comma 1 del Codice dei contratti,
occorrerà che l’ANAC provveda a istituire l'Albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici. In pratica, tutto resterà come
prima (con i commissari nominati dalle stazioni appaltanti) per un
periodo di tempo che non è possibile quantificare.
L’ANAC, come precisato nella Relazione illustrativa allegata
alla determinazione, ha rappresentato, anche, che:
- non ha ritenuto accoglibile l’indicazione del Consiglio di
Stato di procedere ad Albi separati per i soggetti esterni o
interni alle stazioni appaltanti, in quanto ciò avrebbe comportato
la necessità di creare tante sezioni quante sono le diverse
stazioni appaltanti, con la precisazione che, in ogni caso,
nell’Albo sarà evidenziato l’ente di appartenenza dell’esperto, in
modo da poter individuare se si tratta di un esperto interno dello
stesso;
- non ha ritenuto possibile imporre con Linee guida un obbligo
assicurativo a carico delle stazioni appaltanti quando ricorrano a
commissari interni, dovendo al riguardo essere necessaria una
specifica previsione normativa di rango primario, in considerazione
del possibile impatto sulla spesa pubblica osservando, in ogni
caso, che le stazioni appaltanti attualmente si avvalgono di
personale interno per la composizione delle commissioni di gara,
senza la verifica degli stringenti requisiti previsti dalle Linee
guida e senza copertura assicurativa. L’ANAC precisa, poi, che il
dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici svolge ulteriori
attività che possono arrecare danni a terzi e/o all’amministrazione
di appartenenza per le quali, di regola, non è prevista la
copertura assicurativa a carico dell’amministrazione di
appartenenza aggiungendo, anche, che è solo il legislatore, o la
contrattazione collettiva, che può indicare quali attività siano
meritevoli di particolare tutela. Infine, non si può trascurare il
fatto che il dipendente pubblico, a differenze di quanto avviene
per i professionisti esterni, risponde solamente per gli errori
causati da dolo o colpa grave;
- si riserva prima dell’adozione del Regolamento di verificare
l’opportunità di istituire, al posto delle sottosezioni già
presenti, ulteriori sezioni, quali quella per gli esperti di
sicurezza pubblica (così come richiesto dal Consiglio di Stato),
dell’Albo rispetto a quelle previste dal Codice.
A cura di Redazione
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