Pagamento oneri di urbanizzazione: sabato non festivo per il TAR

08/02/2018

La disciplina che considera il sabato come festivo al fine della proroga dei termini di scadenza non può essere applicata anche ai termini per il pagamento delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione.

Lo ha confermato la Sezione Ottava del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la Sentenza 1 febbraio 2018, n. 710 che ha respinto il ricorso presentato contro il decreto ingiuntivo per il mancato pagamento, da parte della opponente, degli oneri consistenti nei contributi per “costo di costruzione” e per “oneri di urbanizzazione” oltre agli interessi al saggio legale, in relazione alla ottenuta d.i.a. per la realizzazione di opere afferenti a modifiche degli spazi interni e cambio di destinazione d'uso di un immobile.

In particolare, per la riscossione delle sanzioni relative al ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall’art. 42, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Comune ha chiesto l’emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 118 c.p.a. accordata dal TAR.

Con ricorso al TAR, la società ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l’accertamento e la dichiarazione dell’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni, nonché dell’insussistenza del suo obbligo al pagamento degli oneri di urbanizzazione e, quindi, delle sanzioni per il ritardato pagamento degli stessi; nonché in via subordinata la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.

Tra le motivazioni del ricorso, la società rilevato la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 380/del 2001 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 155 del c.p.c. e artt. 1187 e 2963 del c.c. Secondo il ricorrente, le sanzioni previste dalla norma non sono applicabili, atteso che i pagamenti sono stati effettuati con ritardi di appena due giorni dalla data di scadenza, a causa della coincidenza di questa con giorno festivo (sabato). La disciplina che considera il sabato come festivo al fine della proroga dei termini di scadenza andrebbe applicata, secondo il ricorrente, anche ai termini per il pagamento delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione.

La decisione del TAR

I giudici del TAR hanno rilevato come sia indubbiamente corretto che, in caso di scadenza di un termine in giorno festivo, la sua proroga al successivo giorno non festivo rappresenti un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione. La questione da esaminare è tuttavia la pretesa equiparazione del sabato a giorno festivo.

Il sabato, infatti, non è un giorno festivo e la norma (art. 155 del c.p.c.) che ad esso lo equipara a certi effetti ha come suo ambito di applicazione gli atti processuali, così come all’ambito degli atti processuali è rivolta l’analoga norma dell’art. 52, comma 5, c.p.a. che anch’essa applica la proroga ai termini che scadono nella giornata di sabato. L’equiparazione del sabato a giorno festivo non ha carattere generale ma è limitata ai suddetti ambiti.

In definitiva, il TAR ha chiarito che l’equiparazione del sabato a giorno festivo, ai fini della proroga al giorno lavorativo successivo, non può essere applicata ai termini di scadenza dei pagamenti relativi ai costi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, regolati in base alle regole di scadenza delle obbligazioni civili, ovverosia dagli artt. 1187 e 2963 c.c. che, nel loro combinato disposto, prevedono la proroga per i soli termini in scadenza di giorno festivo, senza considerare il sabato a tale stregua.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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