Il “reverse charge” in edilizia (art.17, comma 6 del D.P.R.
633/1972) si applica anche ai subappalti relativi alla mera
manutenzione di impianti idraulico-sanitari, rientrando tale
intervento nella più generica categoria delle “riparazioni”,
inquadrato tra le attività rese nel comparto delle costruzioni.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione
n.154/E del 5 luglio 2007, in risposta ad un’istanza
d’interpello, nella quale venivano chiesti chiarimenti in ordine
all`applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, non
solo, ad interventi di installazione o rifacimento di impianti
idraulici, ma anche a lavori di mera manutenzione di impianti
esistenti, eseguiti, in subappalto da impresa esercente la propria
attività con Codice 45.33.0 (“Installazione di impianti idraulico
sanitari”), compreso nella Sezione F (“Costruzioni”) della
classificazione ATECOFIN 2004, nei confronti di un soggetto
appaltatore che utilizza il medesimo codice attività.
In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito
che, ai fini dell’applicazione del “reverse charge” in edilizia,
non assume alcuna rilevanza la natura del committente
principale che può indifferentemente essere un privato, ovvero
un’impresa edile, ovvero, come già precisato nella Circolare n.11/E
del 16 febbraio 2007, un’impresa esercente attività diversa da
quelle riferibili al settore delle costruzioni.
Infine, relativamente all’ambito soggettivo, l’Agenzia, pur non
precisando l’obbligo di utilizzo di un Codice F in capo
all’appaltatore e al subappaltatore, ha ribadito in ogni caso che
deve trattarsi di attività riconducibile al settore edile,
affermando che “il sistema dell’inversione contabile nell’edilizia
è applicabile solo a condizione che il soggetto appaltatore e il
soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un’attività
riconducibile alla Sezione F della tabella ATECOFIN”.
In altri termini, l’utilizzo del codice appare fattore determinante
per identificare l’ambito applicativo dell’inversione contabile.
Resta, comunque, evidente la necessità che sia definitivamente
chiarita l’applicabilità o meno del “reverse charge” in presenza di
un appaltatore non edile (che non opera con un Codice F) che
subappalta lavori edili ad un’impresa che, diversamente, opera con
Codice F.
Fonte: ANCE
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