L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 152/E del 5 luglio
scorso, recante “Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi
da 344 a 349 - agevolazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti”, interviene
chiarendo che, nel caso in cui nell'ambito degli interventi di
restauro e ristrutturazione siano previsti alcuni lavori volti ad
ottenere un risparmio energetico non è possibile, usufruire delle
agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica in
alternativa ai benefici fiscali già richiesti per gli interventi di
recupero edilizio.
L’Agenzia delle Entrate dopo aver premesso che i commi dal 344 al
349 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) introducono una detrazione dall'imposta sul
reddito pari al 55% delle spese sostenute nel 2007 per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e
prevedendo l'attuazione attraverso l'emanazione di un decreto del
Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007 precisa
che la nuova agevolazione si sovrappone, in molti casi, alla
detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie di cui alla
legge n. 449 del 1997 e ne rappresenta, in sostanza, una
specificazione, in quanto è concessa in relazione alle
ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria
dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di
acqua calda, migliorando la prestazione energetica
dell'immobile.
L’Agenzia, con le risoluzione in argomento, fa presente che il
citato decreto ministeriale del 19 febbraio rubricato “Disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”,
all'articolo 10, comma 1, stabilisce che "Le detrazioni di cui al
presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali
previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi
interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5".
Considerata la presenza del divieto di cumulo, l’Agenzia ritiene
che il contribuente potrà usufruire dell'agevolazione prevista
dalla legge n. 296 del 2006 solo nel caso in cui in relazione ad
interventi "energetici" l'istante non abbia usufruito di altra
agevolazione fiscale e sempreché le spese relative agli stessi
siano sostenute nel periodo d'imposta 2007.
Per altro, vale la pena ricordare che la circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007, che ha chiarito le modalità
applicative delle agevolazioni sopra elencate, precisando che "in
considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti
oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le
agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il
contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto
dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse".
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in argomento, ricorda,
poi, che, per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali relative
agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti debbono essere osservati gli adempimenti procedurali
previsti dall'articolo 4 e seguenti del decreto e precisa che tra
gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione del 55% è
stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro Operativo di
Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.
L'effettuazione dei lavori, quindi, non deve essere preceduta da
alcuna formalità da porre in essere nei confronti
dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione
di inizio lavori alla ASL.
Il contribuente deve, invece, porre in essere gli adempimenti
previsti dall’articolo 4 del decreto ministeriale del 19 febbraio
2007 e, pertanto, dovrà:
- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
richiesti dal medesimo decreto;
- trasmettere (telematicamente o per raccomandata) all'ENEA copia
dell'attestato di certificazione energetica contenente i dati
relativi all'efficienza energetica dell'edificio e la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo
schema riportato nell'allegato E del citato decreto ministeriale
del 19 febbraio2007.
Per ultimo vale la pena ricordare che i soggetti che non sono
titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e
il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del
bonifico.
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