22/02/2018
Come per la passata normativa, il tema degli interventi sulle strutture esistenti è regolamentato al capitolo 8 delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, le cui novità più significative riguardano il paragrafo 8.4 relativo alla Classificazione degli interventi.
La classificazione degli interventi sull'esistente ricalca quella delle precedenti norme tecniche (D.M. 16/01/1996, punto C9, D.M. 14/09/2005, capitolo 9, D.M. 14/01/2008, capitolo 8), con qualche piccolo ma significativo distinguo nelle definizioni che nel corso degli anni sono state leggermente modificate.
Entrando nel dettaglio, gli interventi sugli edifici esistenti vengono classificati nelle seguenti categorie:
Gli interventi di questo tipo riguardano singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
La relazione relativa alla valutazione della sicurezza che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione. Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
Le nuove NTC 2018 prevedono che il livello di sicurezza della costruzione sia quantificato attraverso il coefficiente zE che rappresenta il rapporto tra lʹazione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Lʹentità delle altre azioni contemporaneamente presenti è generalmente la stessa assunta per le nuove costruzioni.
Vengono introdotti dei limiti sul coefficiente zE che le strutture devono rispettare a seguito dell’intervento di miglioramento sismico. Le verifiche variano in funzione del tipo di costruzione (classe).
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
In linea generale, per la combinazione sismica delle azioni, il valore di zE può essere minore dell’unità, mentre:
L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio
quando si intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente
connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino
incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al
10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla
equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi
gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla
verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura,
anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la
costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad
un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli
edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il
sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali
portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali
complessivi riferiti ai singoli piani;
e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni
di classe III ad uso scolastico o di classe IV.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento. Nel caso di adeguamento sismico il coefficiente ζE, dipende dalla tipologia di intervento:
Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione. Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.
Certi di far cosa gradita, in allegato il raffronto puntuale del capitolo 8 delle NTC relativo alle costruzioni esistenti, nelle versione 2008-2018.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it